Circolare numero 13 del 16-07-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE del 3 luglio 2008 che fissa il tasso ufficiale di riferimento al 4,25% con decorrenza 9 luglio 2008. Da tale data l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi sale al 10,25%. La variazione comporta anche l’adeguamento delle sanzioni civili, determinate in funzione del TUR e della tipologia di violazione: 9,75% annuo nei casi di omesso/ritardato pagamento o di denuncia spontanea tempestiva, 9,75% annuo anche nei casi di obiettive incertezze interpretative, e 30% annuo nei casi di evasione contributiva o di denuncia tardiva/inefficace. Sono richiamati i limiti massimi delle sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora dopo il raggiungimento del tetto.
Variazione del tasso BCE al 4,25% dal 9 luglio 2008 e adeguamento di interesse di dilazione e sanzioni civili
Variazione del tasso di riferimento e adeguamento degli oneri contributivi
La circolare dà attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 3 luglio 2008, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 4,25% con decorrenza dal 9 luglio 2008. In conseguenza di tale variazione, vengono aggiornate sia la misura dell’interesse di differimento e dilazione sia il calcolo delle sanzioni civili applicabili ai debiti contributivi e ai relativi accessori di legge.
Decorrenza ed efficacia del tasso ufficiale di riferimento
La circolare richiama il quadro normativo di riferimento e precisa che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la determinazione periodica del TUR da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE, essendo trascorso il periodo massimo previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Ne deriva che la nuova misura del 4,25% è immediatamente utilizzabile a decorrere dal 9 luglio 2008.
Interesse di differimento e di dilazione
Per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge, l’interesse di differimento e dilazione è determinato nella misura del 10,25% annuo, corrispondente al TUR aumentato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996. La nuova aliquota deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 9 luglio 2008 in poi.
Sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento
La circolare adegua anche l’aliquota delle sanzioni civili previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, nonché nelle ipotesi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza, con versamento entro i trenta giorni successivi, la sanzione civile è pari al 9,75% annuo. La stessa misura si applica anche ai casi di incertezza oggettiva derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, quando l’obbligo contributivo sia poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa e il pagamento sia eseguito entro il termine assegnato dall’Ente.
Limiti massimi e maturazione degli interessi di mora
Per le fattispecie sanzionate al 9,75% annuo, la circolare ribadisce che la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Una volta raggiunto tale limite, se il debito non è stato integralmente pagato, maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, indicati nella circolare nella misura dell’8,4% annuo.
Sanzioni civili nei casi di evasione contributiva
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, la sanzione civile è fissata al 30% annuo. La medesima misura si applica quando la denuncia della situazione debitoria avvenga oltre un anno dopo la scadenza del termine di pagamento, oppure quando la denuncia sia presentata entro dodici mesi ma il versamento non avvenga nei trenta giorni successivi. In tali ipotesi il limite massimo della sanzione civile è pari al 60% dei contributi non corrisposti; oltre questo tetto, in assenza di pagamento integrale, decorrono anch’essi gli interessi di mora all’8,4% annuo.
Punti principali
Decisione BCE e decorrenza del nuovo TUR
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con decisione del 3 luglio 2008, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,25% con decorrenza dal 9 luglio 2008. La circolare precisa che, essendo cessata dal 1° gennaio 2004 la necessità di una determinazione periodica da parte della Banca d’Italia prevista dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la fissazione del TUR da parte della BCE è immediatamente efficace.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 9 luglio 2008 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori è pari al 10,25% annuo, calcolato come TUR maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996. Il nuovo tasso si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili: ipotesi con aliquota del 9,75%
La circolare adegua le sanzioni civili al nuovo tasso di riferimento. L’aliquota è fissata al 9,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro 12 mesi dalla scadenza, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia. La stessa aliquota del 9,75% annuo si applica anche ai casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a obiettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, quando l’obbligo contributivo sia poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa e il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
Limiti massimi e interessi di mora
Nei casi soggetti alla sanzione del 9,75% annuo, la sanzione civile non può superare il 40% dei contributi non versati entro la scadenza di legge. Raggiunto il tetto massimo senza integrale pagamento del dovuto, sul debito maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, determinati con decreto del Ministero delle finanze e indicati nella circolare nella misura dell’8,4% annuo.
Sanzioni civili: ipotesi con aliquota del 30%
È prevista la misura del 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, nonché quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento. La stessa misura si applica anche se la denuncia avviene entro 12 mesi dalla scadenza, ma il pagamento non viene eseguito entro 30 giorni dalla denuncia. In tali ipotesi la sanzione civile non può superare il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; oltre tale soglia, e in assenza di pagamento integrale, decorrono interessi di mora all’8,4% annuo.
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