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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23153/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria gli contestava una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, calcolata tra prezzo di cessione e valore iniziale rivalutato. Nel determinare la plusvalenza, l’Ufficio aveva escluso dalla base dei costi una fattura del 1994 ritenendola troppo generica nella descrizione dei lavori e non riconducibile a spese incrementative. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto solo in parte l’appello, riconoscendo come incrementativi alcuni interventi indicati nella fattura e valorizzando il costo nella misura di due terzi. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per vizio motivazionale e, in sostanza, mancata considerazione integrale dei costi della fattura, assumendo che tutti i lavori fossero inerenti e deducibili e che la motivazione fosse solo apparente; con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione dei costi riconosciuti in base all’indice ISTAT, sostenendo che la CTR non avesse detto se la quota di due terzi dovesse essere convertita e rivalutata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha rilevato che la sentenza di appello aveva effettivamente esaminato la fattura e individuato i costi relativi ai lavori ritenuti incrementativi del valore del terreno, sicché non vi era motivazione apparente; inoltre la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e il ricorrente non aveva neppure specificato quali lavori sarebbero stati erroneamente trascurati. Quanto al secondo, la Corte ha osservato che non era stata riportata la specifica domanda asseritamente ignorata dal giudice di appello e che comunque non ricorreva omessa pronuncia, poiché la decisione adottata comportava implicitamente il rigetto della domanda ulteriore di rivalutazione; la doglianza riguardava semmai una motivazione ritenuta insufficiente, non un vizio ex art. 112 c.p.c. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto decisivo; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360 c.p.c.

    È il mezzo corretto per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in caso di omessa pronuncia.

  • art. 111 Cost.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; la mancanza di motivazione rileva come violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione su una domanda, eccezione o capo di essa indispensabile per la soluzione del caso.

  • art. 67 T.U.I.R.

    Per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la plusvalenza si calcola tenendo conto del prezzo di acquisto aumentato di ogni costo inerente.

  • art. 68 T.U.I.R.

    Il prezzo/costo fiscalmente rilevante va rivalutato secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

  • d.l. n. 83 del 2012

    Ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo l’ambito del vizio motivazionale denunciabile in cassazione.

  • L. n. 134 del 2012

    Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012 mantenendo la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    Non ha modificato il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Utilizzato per la liquidazione dei compensi in favore della parte resistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o dell’anomalia motivazionale radicale; non basta contestare la sufficienza, la coerenza o la correttezza della motivazione di merito.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice di merito mostra di avere esaminato il documento e di avere individuato, sia pure sinteticamente, i costi o i fatti ritenuti rilevanti per la decisione.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice omette del tutto una decisione su una domanda, eccezione o capo autonomo; non ricorre quando la statuizione adottata implica logicamente il rigetto della questione dedotta.
  • Chi denuncia omessa pronuncia deve indicare specificamente la domanda o eccezione non esaminata, perché la Corte di cassazione possa verificare la sussistenza del vizio senza una nuova valutazione del merito.
  • Ai fini della plusvalenza su terreni edificabili, sono deducibili solo i costi inerenti all’acquisto e alla valorizzazione del bene, e, se rilevanti, essi vanno rivalutati secondo i criteri previsti dal T.U.I.R.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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