Cassazione Civile, Sentenza n. 11873/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF operate dall'INPS sul trattamento pensionistico relative agli anni 2010-2015 (domanda per complessivi €69.904, in subordine €46.825). Il contribuente dichiarava di essere residente in Bangladesh dal 6 gennaio 2008 e produceva certificazione fiscale del Bangladesh per l'applicazione della Convenzione Italia–Bangladesh contro le doppie imposizioni. L'Amministrazione negava il rimborso per presunta decadenza per il periodo 1/1/2010-22/3/2013 e contestava la sufficienza/valore probatorio della certificazione e l'applicabilità della Convenzione laddove non fosse intervenuta effettiva imposizione fiscale nel Paese di residenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato che la statuizione di decadenza relativa al periodo 1/1/2010-22/3/2013 è ormai giudicato interno e non impugnata. Quanto al resto, la Corte ha ritenuto ammissibile e idonea la certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale del Bangladesh ai sensi dell'art. 28 della Convenzione e ha confermato il principio secondo cui per l'applicabilità della normativa convenzionale è sufficiente l'assoggettamento potenziale ad imposizione nello Stato di residenza (anche in assenza di effettivo prelievo), principio estendibile anche alla tassazione delle pensioni. Alcune censure dell'Amministrazione sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o perché miravano a sindacare valutazioni di fatto del giudice di merito. Il ricorso è pertanto respinto e l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Convenzione Italia–Bangladesh
art. 28, paragrafo 2: "[l]e istanze di rimborso... devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione"
La certificazione dell'autorità fiscale dello Stato di residenza, se conforme all'art. 28, è idonea a comprovare il requisito della residenza ai fini dell'applicazione della Convenzione.
Convenzione Italia–Bangladesh
art. 18 e art. 19 (richiamati)
Stabiliscono la ripartizione della potestà impositiva sulle pensioni tra gli Stati contraenti; la ratio è evitare sovrapposizioni tra i sistemi fiscali nazionali.
Convenzione Italia–Bangladesh
Riferimento alla nozione di domicilio/residenza fiscale; il giudice di merito può accertare l'esistenza del domicilio come centro principale degli interessi del contribuente.
Convenzione Italia–Bangladesh
Disciplina lo scambio di informazioni tra Autorità fiscali, strumento indicato per evitare o affrontare casi di doppia non imposizione.
d.P.R. n. 602/1973
Norme sulla decadenza dei termini per contestare ritenute/pretese fiscali; la Corte ha ritenuto che per il periodo 1/1/2010-22/3/2013 si sia formato giudicato interno sulla decadenza.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (lett. n.3) e alla verifica di violazione di norme di diritto; la Corte ha limitato il sindacato sulle valutazioni di fatto.
art. 378 cod. proc. civ.
Richiamata per la memoria depositata dal Pubblico Ministero in sede di udienza, senza influenza sul rigetto del ricorso.
art. 2697 cod. civ.
Riferimento all'onere della prova; la Corte ha valutato la documentazione prodotta dal contribuente nel contesto del giudizio di merito.
art. 2, comma 2 del TUIR e art. 43 cod. civ.
Richiamati ai fini di definire la nozione di domicilio/residenza fiscale come luogo della sede principale degli interessi.
Cass. SU e giurisprudenza richiamata
Principio di ammissibilità in cassazione: il ricorrente deve riprodurre documenti del merito nel ricorso (autosufficienza), pena l'inammissibilità delle censure basate su tali atti.
d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'esenzione del contributo unificato per la pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato; nella fattispecie non applicabile.
Massime di principio
- Per applicare una Convenzione contro le doppie imposizioni è necessario dimostrare la residenza fiscale nello Stato convenuto e l'assoggettamento (anche potenziale) ad imposizione in quello Stato; non è richiesto che vi sia stato per forza un effettivo prelievo fiscale nel periodo.
- La certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 28 della Convenzione è prova rilevante e, se conforme, può legittimare la richiesta di benefici convenzionali (es. rimborso di ritenute).
- Le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito (es. accertamento del domicilio, centro degli interessi) non sono sindacabili in Cassazione se non per vizi di diritto; la Cassazione non rifa' il processo di merito.
- In un ricorso per cassazione chi invoca violazioni fondate su documenti di merito deve riprodurre e indicare puntualmente tali atti nel ricorso (principio di autosufficienza); altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Per evitare o affrontare situazioni di possibile doppia non imposizione la Convenzione prevede strumenti di cooperazione (es. art. 26 scambio di informazioni) che le autorità fiscali possono attivare.
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