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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06169/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato alla società contribuente di essere beneficiaria di una frode carosello finalizzata all’evasione dell’IVA, mediante fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici di merito hanno ritenuto provata la consapevolezza del legale rappresentante della società circa il carattere fraudolento delle operazioni, valorizzando intercettazioni telefoniche e diversi indici presuntivi: cedenti privi di adeguate risorse, assenza di contratti, assenza di corrispondenza commerciale ordinaria, rapporti intermediati da terzi, e conoscenza da parte dei cessionari del ricorso a soggetti fatturanti che occultavano i propri fornitori. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe fondato la decisione su intercettazioni risalenti nel tempo e avrebbe trascurato documentazione prodotta dalla parte; (2) violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., deducendo che la prova della partecipazione alla frode non poteva desumersi da presunzioni non qualificate in presenza di prova documentale contraria e che l’Amministrazione doveva provare la consapevolezza del destinatario; (3) violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la prova contraria del contribuente non sarebbe stata effettivamente valutata; (4) violazione della direttiva IVA, della giurisprudenza UE sul contraddittorio preventivo e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, per mancato contraddittorio endoprocedimentale prima dell’avviso di accertamento; (5) violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 91 c.p.c. in punto spese, contestando la liquidazione in favore dell’Agenzia nonostante la difesa svolta da funzionari/dipendenti senza avvocato. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio; ha giudicato infondato il terzo motivo, affermando che la CTR aveva fatto corretta applicazione dei principi sulle operazioni soggettivamente inesistenti e che la consapevolezza del contribuente risultava da plurimi elementi indiziari; ha rigettato il quarto motivo perché, in tema di tributi armonizzati e verifiche "a tavolino", il contribuente deve allegare in concreto quali elementi avrebbe potuto far valere nel contraddittorio preventivo e dimostrarne la probabile idoneità a incidere sull’esito dell’accertamento, prova che nel caso di specie non è stata data; ha rigettato anche il quinto motivo, richiamando la regola per cui all’Amministrazione finanziaria vittoriosa spetta la liquidazione delle spese anche quando è difesa da propri dipendenti. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché volevano una nuova valutazione delle prove, infondato il terzo perché la sentenza impugnata aveva correttamente accertato, con pluralità di indizi, la consapevolezza della società nella frode IVA, infondato il quarto per mancanza di una prova concreta di resistenza sul contraddittorio preventivo e infondato il quinto sulla liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di sindacare in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio; la censura è inammissibile se mira solo a sostituire la lettura delle prove data dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per ottenere una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta fornita tale prova, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede

  • art. 2700 c.c.

    il verbale munito di fede privilegiata non è automaticamente travolto da una diversa lettura delle risultanze probatorie, se la censura mira in realtà al merito della ricostruzione dei fatti

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto gli indizi valorizzati dalla CTR sono stati ritenuti idonei a sorreggere la conoscenza della frode

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la detrazione dell’IVA non spetta quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta

  • Direttiva 2006/112/CE

    nelle frodi IVA, il diritto alla detrazione può essere escluso se il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza

  • art. 267 TFUE

    la Corte ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già risolta dai principi UE richiamati

  • art. 41, paragrafo 2, lettera a), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    il contraddittorio procedimentale rileva nei limiti e secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio, ma non ha condotto all’accoglimento del motivo

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche se assistita da propri funzionari o dipendenti

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza anche nel processo tributario, nei limiti della disciplina speciale applicabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà soggettiva del fornitore e la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, della frode da parte del cessionario; tale prova può essere anche presuntiva, purché fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta dimostrati gli indici della frode, spetta al contribuente fornire prova contraria della propria buona fede e dell’adozione della diligenza ragionevolmente esigibile, senza che gli si possano imporre verifiche complesse e approfondite proprie dell’Amministrazione finanziaria.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, tendono in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il diritto al contraddittorio preventivo nelle verifiche fiscali a tavolino, per i tributi armonizzati, richiede comunque che il contribuente indichi in concreto quali elementi avrebbe potuto far valere e dimostri la loro probabile idoneità a incidere sull’esito dell’accertamento; non basta una deduzione astratta o meramente elencativa.
  • Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese di lite anche se si è difesa tramite propri funzionari o dipendenti abilitati, con liquidazione secondo i parametri forensi ridotti nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàGiudicato

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