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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15000/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società che aveva acquistato un ramo d'azienda, in qualità di corresponsabile solidale per debiti tributari maturati dalla società cedente ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997, per IVA, IRES e sanzioni relative all'annualità 2010. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di essere liberata dalla responsabilità solidale perché la società cedente avrebbe presentato all'Ufficio una richiesta di certificato dei carichi fiscali pendenti, rimasta inevasa oltre quaranta giorni. In appello, l'Amministrazione aveva contestato l'autenticità della copia della richiesta prodotta in giudizio, rilevando che non risultava alcuna ricezione della stessa e che il numero di protocollo indicato corrispondeva ad altro documento. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., 214, 215 c.p.c. e 22 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la copia della richiesta non fosse stata specificamente disconosciuta; 2) violazione dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, per omessa esibizione dell'originale; 3) violazione degli artt. 2700, 2702 e 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. e 22 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che i timbri apposti sul documento dimostrassero la ricezione e che occorresse querela di falso; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto provata la falsità della richiesta senza adeguata prova documentale; 5) violazione dell'art. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 472/1997, per avere la CTR ritenuto provata la preventiva escussione della debitrice principale senza prova sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento dell'autenticità della copia, pur non formulato con formule sacramentali, era stato specifico e inequivoco, in quanto l'Ufficio aveva negato di aver ricevuto la richiesta, aveva rilevato che il numero di protocollo indicato corrispondeva a un altro atto e aveva denunciato la vicenda all'autorità giudiziaria. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e quarto, perché la mancata proposizione di istanza di verificazione rendeva non decisiva la doglianza sull'originale e sul valore probatorio del documento disconosciuto; inoltre le censure erano generiche e non si confrontavano con l'accertamento della CTR, oltre a veicolare impropriamente un preteso travisamento della prova. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui attribuiva ai timbri natura di atti pubblici senza dimostrarne la provenienza da pubblico ufficiale; infondato nella parte in cui invocava l'art. 2702 c.c., poiché la contestazione dell'autenticità del documento ne escludeva l'operatività. Anche il quinto motivo è stato rigettato, poiché la CTR aveva fondato la prova della preventiva escussione sulla documentazione in atti, che dava conto di tentativi di pignoramento presso terzi nei confronti della società cedente con esito infruttuoso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    disciplina la responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo d'azienda per i debiti tributari del cedente, prevedendo il beneficio della preventiva escussione e un effetto liberatorio se viene rilasciato il certificato dei carichi pendenti o se l'Ufficio non risponde entro quaranta giorni.

  • art. 2719 c.c.

    la disconformità della copia dall'originale, come anche la contestazione dell'autenticità della scrittura o sottoscrizione, richiede un disconoscimento specifico e inequivoco, non formule sacramentali.

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico; in mancanza, la copia si ha per riconosciuta nei limiti di legge.

  • art. 215 c.p.c.

    si coordina con l'art. 214 c.p.c. nel regime del disconoscimento della scrittura privata e della copia fotografica o fotostatica.

  • art. 216 c.p.c.

    se una scrittura privata viene disconosciuta, la parte che intende avvalersene ha l'onere di proporre istanza di verificazione.

  • art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per la prova documentale nel processo tributario; nel caso concreto non ha impedito alla CTR di valorizzare il disconoscimento della copia.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    l'ordine di esibizione dell'originale presuppone una necessità di accertamento sulla materialità del documento; non è dovuto quando il documento disconosciuto è privo di efficacia probatoria per mancata verificazione.

  • art. 2700 c.c.

    non può essere invocato senza dimostrare che il documento provenga effettivamente da pubblico ufficiale nei limiti di legge.

  • art. 2702 c.c.

    la piena prova della scrittura privata opera solo se la sottoscrizione non sia stata validamente disconosciuta; una contestazione specifica ne esclude l'operatività.

  • art. 2697 c.c.

    la ricorrente invocava l'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che i fatti decisivi risultassero già provati in atti o, se contestati, non censurabili con i motivi formulati.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la CTR avesse deciso in assenza di prova o in violazione del principio di disponibilità delle prove.

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato nel contesto della denuncia presentata dall'Ufficio a seguito della ritenuta falsità del documento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte distingue tra violazioni di legge e censure di travisamento della prova o errore percettivo, rilevando che alcune doglianze erano in realtà formulate con il paradigma sbagliato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la copia fotostatica o fotografica di un documento è idonea a perdere efficacia probatoria se la controparte la disconosce in modo specifico e inequivoco; non è necessario l'uso di formule sacramentali.
  • Il disconoscimento dell'autenticità di una scrittura privata può risultare anche da contestazioni sostanziali che negano in modo chiaro la ricezione dell'atto e ne mettono in dubbio la provenienza, senza necessità di una formula tecnica prestabilita.
  • Quando un documento disconosciuto è posto a base della domanda o dell'eccezione, la parte che intende avvalersene deve attivare l'istanza di verificazione; in difetto, il giudice non è tenuto a riconoscergli valore probatorio né a ordinare automaticamente l'esibizione dell'originale.
  • La contestazione di un documento non può essere efficacemente riproposta in cassazione come semplice violazione di legge se, in realtà, mira a censurare il travisamento del contenuto della prova o l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La responsabilità solidale del cessionario di ramo d'azienda per i debiti tributari del cedente è esclusa solo se ricorrono i presupposti liberatori previsti dalla legge o se il cessionario prova l'inosservanza dell'obbligo di previa escussione; la relativa prova può essere tratta dagli atti di causa, senza necessità di ulteriori formalità se il giudice di merito la ritiene sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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