Sentenza n. 1926/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Arezzo di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 16 aprile 2018 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a durata illimitata, aveva chiesto il 23 ottobre 2025 il duplicato del titolo. La Questura lo aveva revocato con decreto dell’11 giugno 2026, notificato il giorno successivo, richiamando due condanne del Tribunale di Arezzo, pronunciate rispettivamente il 22 gennaio 2020 e il 16 giugno 2022, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché un avviso orale del Questore. Il ricorrente ha dedotto che l’amministrazione non aveva accertato la sua pericolosità sociale in concreto e attuale, che le condanne non costituivano un’automatica causa ostativa e che non era stata considerata la sua stabile situazione lavorativa in Italia, rilevante anche ai fini del rilascio di un permesso ordinario per lavoro subordinato. Ha chiesto l’annullamento della revoca, previa tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha rilevato che il provvedimento si fondava unicamente sulle condanne per fatti di lieve entità, senza una valutazione concreta ed effettiva dell’attualità della pericolosità per l’ordine pubblico. La Questura aveva inoltre omesso di considerare la durata del soggiorno in Italia e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, elementi che l’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 impone di valutare. Le condanne costituiscono elementi dell’accertamento, ma non determinano automaticamente la revoca. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese a carico solidale della Questura e del Ministero, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
In virtù del settimo comma, per quanto di interesse nel presente giudizio: «7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: […] c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; […]».
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è consentita quando vengano meno le condizioni previste per il rilascio, da accertare secondo i criteri del comma 4.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
La revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo viene disposta nei confronti dello straniero che risulti pericoloso per l’ordine pubblico; tale pericolosità deve tuttavia essere desunta da una valutazione complessiva, svolta in termini di effettività e attualità, nell’ambito della quale le condanne per i reati contemplati dall’art. 381 (tra i quali rientra quello previsto dall’art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990, in quanto delitto non colposo punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ai sensi dell’art. 381 comma 1 c.p.p.) costituiscono uno degli elementi da considerare, non certo un presupposto che rende necessitata e vincolante la revoca.
La pericolosità deve essere accertata in concreto e in modo attuale mediante una valutazione complessiva. Le condanne rilevanti sono elementi da ponderare, non automatismi che impongono la revoca; devono inoltre essere considerati durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 381, comma 1, c.p.p.
La revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo viene disposta nei confronti dello straniero che risulti pericoloso per l’ordine pubblico; tale pericolosità deve tuttavia essere desunta da una valutazione complessiva, svolta in termini di effettività e attualità, nell’ambito della quale le condanne per i reati contemplati dall’art. 381 (tra i quali rientra quello previsto dall’art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990, in quanto delitto non colposo punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ai sensi dell’art. 381 comma 1 c.p.p.) costituiscono uno degli elementi da considerare, non certo un presupposto che rende necessitata e vincolante la revoca.
La sentenza colloca il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 tra quelli contemplati dall’art. 381, comma 1, c.p.p., ma chiarisce che la relativa condanna resta un elemento della valutazione complessiva della pericolosità, non una causa automatica di revoca.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per sopravvenuta mancanza dei requisiti presuppone un accertamento concreto, complessivo e attuale della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico; le condanne penali rilevanti non giustificano da sole una revoca automatica.
- Nella valutazione della pericolosità ai fini della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, l’amministrazione deve considerare anche la durata del soggiorno in Italia e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. L’omissione di tale esame rende illegittima la revoca.
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