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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 201 del 11/04/2024

Provvedimento dell'11 aprile 2024

Garante Privacy201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa individuale tramite un impianto di videosorveglianza installato presso un esercizio commerciale a Roma. Sono stati contestati l’assenza di idonei cartelli informativi e l’inquadratura di una telecamera esterna, idonea a riprendere anche parte della strada pubblica. Pur rilevando la violazione degli artt. 5, 6 e 13 GDPR, l’Autorità ha qualificato la condotta come violazione minore, valorizzando la limitata estensione della ripresa, l’adeguamento successivo del sistema e l’assenza di precedenti, e ha quindi disposto un ammonimento invece della sanzione pecuniaria.

Ammonimento a impresa individuale per videosorveglianza non conforme e informativa incompleta presso l’esercizio commerciale "Mastrogusto" a Roma

Videosorveglianza non conforme presso un esercizio commerciale

Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa individuale titolare di un esercizio commerciale denominato "Mastrogusto" in Roma, in relazione a un impianto di videosorveglianza installato presso la sede. Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo e degli accertamenti della Guardia di finanza, che hanno rilevato criticità nell’informativa e nell’angolo di ripresa di una telecamera esterna.

Origine del procedimento e accertamenti svolti

Un interessato aveva segnalato che le telecamere presenti presso l’esercizio commerciale non erano segnalate da idonei cartelli e che riprendevano anche la strada pubblica. A seguito dell’intervento dell’Ufficio, la Guardia di finanza ha effettuato un controllo il 6 marzo 2023, trasmettendo poi il verbale all’Autorità. Dal controllo è emersa la presenza di un impianto con 6 telecamere collegate a DVR: una interna nell’area magazzino, quattro interne nell’area vendita e una esterna all’ingresso del negozio, idonea a riprendere il marciapiede di via dei Gracchi 193 e l’ingresso del condominio del reclamante.

Irregolarità rilevate sull’informativa e sulla videosorveglianza

Il verbale ha evidenziato la presenza di due cartelli informativi privi dell’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità, oltre che non aggiornati alla disciplina vigente. Il titolare ha riconosciuto la mancanza degli elementi informativi prescritti e si è impegnato ad adeguare i cartelli. Quanto alla telecamera esterna, è stato dichiarato che essa riprendeva solo marginalmente il marciapiede e l’ingresso del condominio, con l’intenzione di ridurre l’angolo di ripresa all’area di pertinenza.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha ricordato che la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali quando consente l’identificazione degli interessati e che deve rispettare i principi del GDPR, in particolare il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a). Sono stati richiamati anche gli artt. 6 e 13 GDPR, il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, in particolare sul contenuto e sulla collocazione dei cartelli informativi, e le Linee guida n. 3/2019 dell’EDPB, che prevedono informazioni di primo livello ben visibili e la necessità di limitare la ripresa alle sole aree effettivamente da proteggere.

Valutazione dell’illiceità del trattamento

All’esito dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dall’impresa individuale tramite l’impianto di videosorveglianza, per violazione degli artt. 5, 6 e 13 GDPR. In particolare, ha ritenuto non conforme la mancata apposizione di idonei cartelli informativi e la ripresa, sia pure marginale, di parte della strada pubblica mediante la telecamera esterna.

Qualificazione della violazione come minore e ammonimento

Pur accertando l’illiceità, l’Autorità ha ritenuto la condotta una "violazione minore". Tale valutazione si fonda su più elementi: la limitata estensione dell’area ripresa, l’idoneità dei cartelli presenti a consentire comunque agli interessati di ricondurre il trattamento al titolare nel contesto concreto, l’immediata rimozione della telecamera esterna e la correzione delle informative, nonché l’assenza di precedenti violazioni pertinenti. In ragione di ciò, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento.

Provvedimento finale e impugnazione

L’Autorità ha quindi ammonito l’impresa individuale titolare del trattamento per non aver apposto idonei cartelli informativi e per l’idoneità delle telecamere a riprendere parte della strada pubblica, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice. È stato inoltre ricordato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine della segnalazione e accertamenti

Il procedimento trae origine da un reclamo presentato da un interessato che lamentava la presenza di telecamere non segnalate in modo adeguato presso l’esercizio commerciale "Mastrogusto". A seguito dell’intervento dell’Ufficio, la Guardia di finanza ha svolto un controllo il 6 marzo 2023, accertando un impianto di videosorveglianza con 6 telecamere collegate a DVR, tra cui una telecamera esterna capace di riprendere il marciapiede di via dei Gracchi e l’ingresso del condominio del reclamante.

Contestazioni sull’informativa e sull’angolo di ripresa

Dal verbale è emerso che i cartelli informativi presenti erano due, ma risultavano privi dei dati identificativi del titolare e delle finalità del trattamento, oltre a non essere aggiornati alla normativa vigente. La telecamera esterna risultava inoltre orientata in modo da riprendere, sia pure marginalmente, aree esterne alla pertinenza del titolare, in contrasto con il principio di minimizzazione dell’inquadratura delle aree circostanti.

Norme e criteri applicati

Il Garante richiama gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR, oltre al provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle Linee guida EDPB n. 3/2019. In particolare, vengono richiamati il principio di trasparenza, l’obbligo di idonea informativa mediante cartelli ben visibili e la necessità di limitare l’angolo visuale alle sole aree effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti non rilevanti.

Valutazione del Garante e misura adottata

L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione degli obblighi di liceità, trasparenza e informativa, ma ha considerato la violazione minore. Ciò in ragione della limitata porzione di strada ripresa, dell’idoneità dei cartelli a ricondurre comunque il trattamento al titolare nel contesto concreto, dell’intervento immediato del titolare che ha rimosso la telecamera esterna e corretto le informative, nonché dell’assenza di precedenti pertinenti. Per questi motivi il Garante ha applicato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzamisure di sicurezzadiritti dell'interessatopubblica amministrazione

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