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Ordinanza

Ordinanza del 29/08/2017 n. 20505 - Corte di Cassazione

Accertamento - Presunzione di maggiori ricavi - Contestazione - Giustificazione dello scostamento - Motivi di salute - Certificato medico - Omissione esame- Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto illegittima la sentenza della CTR che non aveva esaminato la documentazione medica e le circostanze addotte dalla contribuente per spiegare lo scostamento dai ricavi presunti. Ha rigettato i primi due motivi di ricorso, accolto il terzo per omesso esame di un fatto decisivo, cassato la sentenza e rinviato alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Accertamento da studi di settore e omessa valutazione delle giustificazioni del contribuente

Accertamento presuntivo dei maggiori ricavi e omessa valutazione delle giustificazioni del contribuente

La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto da S.V. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione proposta contro un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2004. La controversia riguarda l’applicazione degli studi di settore e la mancata considerazione delle circostanze personali e familiari che, secondo la contribuente, avevano inciso negativamente sulla redditività dell’attività.

Accertamento e scostamento rilevato

L’Ufficio, dopo avere instaurato il contraddittorio con la contribuente, aveva rilevato uno scostamento di Euro 104.882,00 tra i ricavi dichiarati e quelli ritenuti congrui. Secondo la CTR, analoghi scostamenti si erano verificati anche negli anni 2005 e 2006, per importi rilevanti, in presenza di un reddito dichiarato ritenuto incongruo rispetto alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti.

Motivi del ricorso per cassazione

La contribuente aveva articolato tre motivi:

  • con il primo motivo aveva denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, sostenendo che l’Ufficio non avesse considerato la memoria e la documentazione prodotte nel contraddittorio. Da ciò sarebbe derivato un vizio di motivazione dell’avviso di accertamento;
  • con il secondo motivo aveva contestato la legittimità dell’accertamento presuntivo, richiamando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il D.P.R. n. 633 del 1972, il D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, nonché gli artt. 2697 e 2729 c.c. La contribuente sosteneva di avere fornito la prova di condizioni idonee a giustificare l’inapplicabilità degli standard e lamentava che l’accertamento fosse fondato esclusivamente su valutazioni reddituali standardizzate e su meri indizi o presunzioni semplici;
  • con il terzo motivo aveva denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalle ragioni addotte per spiegare i risultati economici e reddituali negativi dell’anno accertato.

Decisione sui primi due motivi

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di autosufficienza. La contribuente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento, impedendo così alla Corte di verificare il dedotto vizio di motivazione.

Il secondo motivo è stato invece rigettato perché infondato. Dalla sentenza impugnata risultava che la CTR aveva esaminato gli elementi forniti dalla contribuente, ritenendoli tuttavia non idonei a spiegare lo scostamento accertato. Pertanto, sotto questo profilo, non era ravvisabile l’omesso esame degli elementi difensivi.

Omesso esame della documentazione medica e delle circostanze personali

Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha rilevato che la contribuente aveva dedotto, già dal primo grado, circostanze e documenti destinati a fornire una prova contraria rispetto alla determinazione presuntiva del reddito operata dall’Ufficio.

In particolare, la CTR non aveva affrontato la questione relativa al valore della documentazione medica, ritualmente prodotta, concernente i problemi di salute della contribuente e dei suoi più stretti congiunti. Tali condizioni, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero inciso negativamente sulla capacità di svolgere l’attività e, conseguentemente, sulla redditività dell’impresa.

La sentenza regionale si era limitata a enunciare principi generali ricavati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, senza confrontarsi concretamente con le specifiche allegazioni difensive. Era inoltre rimasta inesaminata la circostanza che l’avviso di accertamento non facesse menzione delle deduzioni e della documentazione relative ai problemi di salute.

Principio affermato

La pronuncia del giudice tributario è illegittima quando, nel valutare un accertamento fondato sulla presunzione di maggiori ricavi, omette di esaminare le circostanze specificamente dedotte dal contribuente per giustificare lo scostamento dai risultati standardizzati, soprattutto se tali circostanze sono supportate da documentazione ritualmente prodotta e possono incidere sulla redditività dell’attività.

Il giudice di merito deve quindi valutare in concreto le ragioni addotte dal contribuente e la relativa documentazione, senza limitarsi a richiamare astrattamente i principi in materia di studi di settore o di accertamento presuntivo.

Esito del giudizio

La Corte ha:

  • rigettato il primo motivo;
  • rigettato il secondo motivo;
  • accolto il terzo motivo;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione;
  • rimesso al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta il 26 aprile 2017 e depositata in cancelleria il 29 agosto 2017.

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