Ordinanza del 05/09/2017 n. 20798 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Motivazione dell' accertamento per relationem ex art. 7, comma 1, della l. 212 del 2000 anche a chi ha già acquisito legale conoscenza della documentazione - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 non impone di allegare nuovamente all’avviso di accertamento i documenti richiamati nella motivazione quando il contribuente ne abbia già acquisito integrale e legale conoscenza mediante precedente notificazione. È stato accolto il motivo dell’Agenzia delle Entrate relativo alla motivazione per relationem, mentre è stato rigettato quello fondato sulla pretesa efficacia vincolante del giudicato formatosi nei confronti della società. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.
Motivazione per relationem dell’avviso di accertamento e obbligo di allegazione dei documenti già conosciuti dal contribuente
Motivazione per relationem dell’avviso di accertamento
La pronuncia riguarda la legittimità della motivazione per relationem di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di società di persone e fondato su documenti e atti già utilizzati nell’accertamento notificato alla società partecipata. La Corte di cassazione chiarisce che l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non richiede la riproduzione o la nuova allegazione di documenti dei quali il contribuente abbia già acquisito integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente notificazione.
Soggetti e vicenda processuale
L’accertamento riguardava il sig. Simone Scafetti, socio al 99% e amministratore di una società in accomandita semplice a ristretta base sociale, composta da due soci. Nei suoi confronti erano stati accertati maggiori imponibili ai fini IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, derivanti dall’accertamento induttivo del reddito della società.
La CTP di Bologna aveva rigettato il ricorso del contribuente. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 749/20/2015 depositata il 30 marzo 2015, aveva invece accolto l’appello del contribuente e annullato l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il contribuente intimato non ha svolto difese.
Primo motivo: giudicato formatosi nei confronti della società
L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione degli artt. 2909 c.c., 5 del d.P.R. n. 917/1986 e 40 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto considerare vincolante il giudicato formatosi sulla posizione della società in relazione alla legittimità dell’accertamento del maggior reddito d’impresa determinato induttivamente.
La Corte ha rigettato il motivo. Richiamando il precedente di Cass. n. 11459 del 18 maggio 2009, ha precisato che la sentenza passata in giudicato relativa all’accertamento nei confronti della società non produce efficacia vincolante nei confronti del socio, a causa dei limiti soggettivi del giudicato.
Tuttavia, il contenuto della sentenza costituisce un elemento documentale rilevante e deve essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice di merito, accompagnata da specifica motivazione. Il giudice non può quindi ignorare la pronuncia resa nei confronti della società, ma deve esaminarla e valutarne le ricadute nel giudizio riguardante il socio.
La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio di contraddittorio, considerando che l’altra socia, titolare della quota residua dell’1%, aveva definito la propria posizione mediante accertamento con adesione.
Secondo motivo: obbligo di allegazione dei documenti richiamati
Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000. L’Amministrazione ha contestato la decisione della CTR, secondo cui l’avviso notificato al socio non avrebbe consentito un’adeguata difesa perché motivato per relationem mediante rinvio all’avviso notificato alla società e ai relativi allegati, senza che tali documenti fossero materialmente allegati anche all’atto destinato al socio.
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente fondato. La CTR aveva annullato l’atto impositivo per la mancata allegazione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento emesso nei confronti della società partecipata. Tuttavia, aveva omesso di considerare che il contribuente, in qualità di amministratore della società destinataria dell’accertamento presupposto, aveva già acquisito legale conoscenza di quella documentazione.
Principio di diritto sull’art. 7 della legge n. 212/2000
La Corte ha applicato il principio già affermato, tra le altre, da Cass. n. 18073 del 2 luglio 2008 e Cass. n. 407 del 14 gennaio 2015, secondo cui l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere l’allegazione all’atto dell’amministrazione finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione, non si riferisce agli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente notificazione.
L’obbligo di allegazione deve essere interpretato in funzione della garanzia sostanziale del diritto di difesa. Non è quindi necessario imporre una nuova allegazione meramente formale di documenti già legalmente conosciuti dal contribuente, poiché una simile interpretazione determinerebbe conseguenze invalidanti irragionevoli e non coerenti con la finalità della norma.
Nel caso concreto, la qualità di amministratore della società alla quale era stato notificato l’accertamento ha consentito al contribuente di acquisire legalmente conoscenza degli atti e dei documenti richiamati nell’avviso personale. La mancata allegazione materiale della medesima documentazione all’avviso notificato al socio non comportava pertanto, di per sé, l’illegittimità dell’atto.
Esito del giudizio
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate limitatamente al secondo motivo e ha rigettato il primo motivo relativo all’efficacia del giudicato esterno.
La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame uniformandosi al principio di diritto sull’obbligo di allegazione e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata depositata in cancelleria il 5 settembre 2017.
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