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Ordinanza

Ordinanza del 08/09/2017 n. 21020 - Corte di Cassazione

Riscossione - Ruoli - Verifiche ex art. 36 bis - Sussistenza contraddittorio preventivo per ogni iscrizione a ruolo - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che l’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 impone la previa comunicazione soltanto quando emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione. Il contraddittorio non è necessario in presenza di un mero errore materiale o quando l’iscrizione a ruolo deriva direttamente dai dati dichiarati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Esclusione dell’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per le iscrizioni a ruolo derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973.

Esclusione del contraddittorio preventivo per i controlli automatizzati

La Corte di cassazione ha esaminato la controversia relativa alla necessità di notificare un previo avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo di somme risultanti da un controllo automatizzato della dichiarazione. Il principio affermato è che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone il contraddittorio preventivo in ogni caso di iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis.

L’obbligo sussiste esclusivamente quando dal controllo emergano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Tale presupposto non ricorre quando l’esito della liquidazione dipende da un mero errore materiale o, più in generale, dagli stessi dati e contenuti della dichiarazione presentata dal contribuente.

Origine della controversia

La controversia riguardava la società H.E. S.r.l. e una cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per l’anno 2003. La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi:

  • dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973;
  • dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La società aveva impugnato la cartella sostenendo la mancata previa notifica dell’avviso bonario. La CTP di Siracusa aveva accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 1323/16/2015, depositata il 30 marzo 2015, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado.

Motivo del ricorso per cassazione

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6 della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

L’Amministrazione ha sostenuto che i risultati del controllo automatizzato non richiedono una previa comunicazione a pena di nullità quando non emergano errori o incertezze rilevanti sulla dichiarazione. Ha inoltre richiamato l’orientamento costante della Corte di cassazione secondo cui l’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente non prevede un contraddittorio preventivo generalizzato.

Principio di diritto affermato

La Corte ha ribadito che l’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 impone l’obbligo di comunicazione preventiva soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Secondo la Corte, se il legislatore avesse inteso rendere obbligatorio il contraddittorio in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi dichiarati, non avrebbe previsto quale specifico presupposto la presenza di incertezze relative ad aspetti rilevanti della dichiarazione.

La giurisprudenza richiamata a sostegno comprende, tra le altre:

  • Cass. civ., sez. V, 14 gennaio 2011, n. 795;
  • Cass. civ., sez. V, 25 maggio 2012, n. 8342;
  • Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2016, n. 5394;
  • Cass. civ., sez. VI-5, ordinanza 27 settembre 2016, n. 19033;
  • Cass. civ., sez. V, 22 aprile 2015, n. 8154.

Distinzione tra incertezza rilevante ed errore materiale

Nel caso esaminato non era controverso che l’esito del controllo derivasse direttamente dal contenuto della dichiarazione della contribuente. La Corte ha quindi escluso la presenza di incertezze rilevanti tali da imporre la notificazione del previo avviso.

La mera discordanza o l’errore materiale desumibile dalla dichiarazione rientrano nella funzione tipica del controllo automatizzato previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. In tale situazione non vi è necessità di instaurare un contraddittorio preventivo, poiché non occorre acquisire chiarimenti su elementi incerti o controversi della dichiarazione.

Comunicazione di irregolarità e conseguenze dell’omissione

La Corte ha distinto l’obbligo di contraddittorio preventivo dalla comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La comunicazione di irregolarità è prevista quando dal controllo risulti un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. Essa è finalizzata a:

  • evitare la reiterazione di errori;
  • consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

La sua omissione, tuttavia, non è sanzionata con la nullità dell’atto. La sanzione di invalidità dell’atto impositivo per mancato invio del cosiddetto avviso bonario opera soltanto nei casi in cui sussista una “rilevante incertezza” sui dati esposti nella dichiarazione.

Decisione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate manifestamente fondato. Di conseguenza:

  • ha accolto il ricorso;
  • ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa;
  • ha rinviato la causa alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione;
  • ha demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 17 maggio 2017 e depositata in Cancelleria l’8 settembre 2017, con motivazione semplificata.

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