Ordinanza del 04/09/2017 n. 20752 - Corte di Cassazione
PROCESSO - Ricorso - Società estinta - Legittimazione attiva - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il secondo motivo dell’Agenzia delle Entrate e cassa senza rinvio la sentenza della CTR Lombardia, poiché il ricorso introduttivo era stato proposto dall’ex liquidatore di una società già cancellata dal registro delle imprese e quindi priva di capacità processuale prima dell’instaurazione del giudizio. Respinto il motivo relativo all’applicazione retroattiva del differimento quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014. Spese integralmente compensate.
Inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dall’ex liquidatore di una società cancellata ed estinta per carenza di capacità processuale.
Inammissibilità del ricorso proposto dall’ex liquidatore di società estinta
La Corte di cassazione esamina il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 706/07/2015, depositata il 30 giugno 2015. La controversia riguarda avvisi di accertamento notificati nel 2011 a una società consortile a responsabilità limitata, relativi a maggiori IRES e IRAP per gli anni d’imposta 2006 e 2007.
La società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2007 e il giudizio tributario era stato promosso dall’ex liquidatore. La Corte stabilisce che, essendo la società già estinta prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, l’ex liquidatore non poteva validamente proporre il ricorso introduttivo per conto dell’ente.
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza della CTR Lombardia. La società e l’ex liquidatore non hanno resistito in giudizio.
In primo grado, il ricorso della società era stato accolto sul presupposto che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati a un soggetto già estinto. La CTR aveva confermato la decisione, respingendo il gravame dell’Agenzia delle Entrate.
I giudici regionali avevano ritenuto, da un lato, che il ricorso introduttivo non fosse inammissibile, perché la società doveva poter difendersi rispetto agli atti impositivi notificati a suo nome, e, dall’altro, che gli avvisi fossero comunque nulli o inefficaci perché notificati a una società ormai estinta.
Motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha dedotto:
- con il primo motivo, la violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, sostenendo che l’estinzione della società non avrebbe dovuto produrre effetti per i cinque anni successivi alla cancellazione dal registro delle imprese, poiché la notifica degli accertamenti era intervenuta entro tale periodo;
- con il secondo motivo, la violazione dell’art. 2945 c.c. e degli artt. 11, 12 e 18 D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibili i ricorsi introduttivi, perché proposti dall’ex liquidatore di una società già estinta e priva di capacità processuale.
Applicazione temporale dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
La Corte respinge il primo motivo.
Richiamando Cass. n. 6743/2015, nonché Cass. n. 15648/2015 e Cass. n. 14611/2016, afferma che l’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 contiene una disciplina sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese e non ha natura interpretativa, neppure implicita. Pertanto, la disposizione non è retroattiva.
Il differimento quinquennale degli effetti estintivi previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. opera esclusivamente quando la richiesta di cancellazione della società sia stata presentata durante la vigenza della nuova disciplina, cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente. Non si applica, quindi, alle cancellazioni anteriori a tale data, come quella oggetto della controversia.
Validità della notificazione del ricorso per cassazione
La Corte ritiene ammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia, sebbene notificato alla società estinta e all’ex liquidatore, poiché la notificazione è stata effettuata presso il domiciliatario della società nel giudizio d’appello.
Viene applicato il principio dell’ultrattività del mandato alla lite, elaborato dalle Sezioni Unite. Quando l’evento estintivo o modificativo della parte non sia stato dichiarato o notificato secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.
In tale situazione, la posizione processuale della parte resta stabilizzata nei confronti delle altre parti e del giudice, anche nelle fasi successive del processo. È pertanto valida la notificazione dell’impugnazione effettuata, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., presso il procuratore costituito della parte deceduta o divenuta incapace.
La Corte richiama Cass. S.U. n. 15295/2014, Cass. S.U. n. 19887/2014, Cass. S.U. n. 20447/2014, nonché Cass. n. 15177/2016, Cass. n. 22259/2016 e Cass. n. 1483/2017.
Carenza di capacità processuale della società estinta
Il secondo motivo è ritenuto fondato.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e la conseguente perdita della capacità processuale. La Corte richiama Cass. S.U. n. 4060/2010, secondo cui gli effetti estintivi della cancellazione operano a partire dal 1° gennaio 2004, nonché Cass. n. 6743/2015.
Poiché la società era stata cancellata nel 2007, e comunque prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, l’ex liquidatore non aveva il potere di proporre il ricorso tributario in nome e per conto della società. La CTR avrebbe quindi dovuto accogliere l’eccezione preliminare dell’Agenzia delle Entrate e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
La questione relativa alla validità della notificazione degli avvisi di accertamento a una società estinta diventa, in questa prospettiva, assorbita dalla precedente e decisiva carenza di capacità processuale: la causa non poteva essere validamente iniziata dall’ex liquidatore.
Decisione e conseguenze processuali
In accoglimento del secondo motivo e con il rigetto del primo, la Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., poiché la causa non poteva essere proposta dall’ex liquidatore della società estinta.
La cassazione senza rinvio consegue all’impossibilità di proseguire o rimettere la causa al giudice di merito, in quanto manca ab origine una valida instaurazione del giudizio da parte della società ormai priva di capacità processuale.
Spese di giudizio
Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti. La Corte giustifica tale statuizione richiamando il consolidamento della giurisprudenza sugli effetti estintivi della cancellazione delle società, intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, e la novità delle questioni concernenti la retroattività dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014.
Dispositivo
La Corte:
- accoglie il secondo motivo di ricorso;
- respinge il primo motivo;
- cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché la causa non poteva essere proposta dall’ex liquidatore della società estinta;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
La decisione è stata adottata il 20 giugno 2017 e depositata in cancelleria il 4 settembre 2017.
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