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Ordinanza

Ordinanza del 30/08/2017 n. 20579 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da P.S. contro la sentenza del Tribunale di Rovereto che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di B.S. e Axa Assicurazioni. I motivi di ricorso riproponevano questioni già dedotte in appello e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in Euro 3.800,00, oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a una domanda di risarcimento danni da incidente stradale

Inammissibilità del ricorso per risarcimento danni da incidente stradale

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto da P.S. contro la sentenza del Tribunale di Rovereto depositata il 14 settembre 2015, che aveva confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale proposta nei confronti di B.S. e di Axa Assicurazioni. Axa Assicurazioni resiste con controricorso e il ricorrente deposita memoria.

Svolgimento del procedimento

La causa viene trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile, a seguito della proposta del relatore di dichiarare il ricorso inammissibile.

La Corte rileva preliminarmente la regolarità della comunicazione alle parti della fissazione dell’udienza camerale. La comunicazione è stata effettuata per via telematica. Nei confronti del difensore di Axa Assicurazioni, avvocato Franco Zuanni, la notificazione telematica non è stata consegnata a causa di un errore tecnico verificatosi presso il gestore ricevente, con conseguente rifiuto del messaggio. La comunicazione è stata pertanto eseguita mediante deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione, secondo quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6. Tale disposizione stabilisce che, nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di un indirizzo di posta elettronica che non lo abbiano istituito o comunicato, le notificazioni e comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; la stessa modalità si applica quando la mancata consegna del messaggio di posta elettronica dipende da cause imputabili al destinatario.

Motivi di ricorso

Il ricorrente articola tre motivi:

  • con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.;
  • con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.;
  • con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

Ragioni dell’inammissibilità

La Corte dichiara inammissibili tutti e tre i motivi. Le censure relative alla mancata contestazione da parte della compagnia assicuratrice si limitano, secondo la Corte, a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza contestare in modo adeguato la motivazione con cui il giudice dell’impugnazione aveva rigettato le pretese del ricorrente.

Le ulteriori contestazioni riguardanti la dinamica dell’incidente e la quantificazione o sussistenza del danno, corredate da numerose fotografie inserite nel ricorso, richiedono una nuova valutazione delle risultanze di fatto e del materiale probatorio. Una simile rivalutazione è estranea alla funzione del giudizio di cassazione, che non costituisce un terzo grado di merito.

Limiti del sindacato sulla motivazione

La Corte richiama la disciplina dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 3 agosto 2013, trova applicazione la nuova formulazione della disposizione.

Il vizio denunciabile in cassazione riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per la controversia, purché:

  • la sua esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali;
  • il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti;
  • il ricorrente indichi il fatto storico omesso;
  • siano specificati il dato testuale o extratestuale da cui il fatto risulta, il modo e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività;
  • siano rispettati gli oneri di indicazione previsti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia esaminato o menzionato tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. comporta una riduzione del controllo di legittimità sulla motivazione al cosiddetto “minimo costituzionale”. Sono quindi denunciabili soltanto anomalie motivazionali di rilievo costituzionale, riscontrabili dal testo della sentenza, quali:

  • la mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale o grafico;
  • la motivazione apparente;
  • il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
  • la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Non è invece più rilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione. La Corte richiama, in proposito, Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014.

Applicazione dei principi al caso concreto

Secondo la Corte, la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata. Il ricorrente non ha indicato uno specifico fatto decisivo, discusso tra le parti, che il giudice dell’impugnazione avrebbe omesso di esaminare. Le doglianze mirano, nella sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione della dinamica dell’incidente, una nuova valutazione delle fotografie e delle prove e un diverso accertamento del danno.

Tale richiesta costituisce una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di cassazione. In assenza di un effettivo vizio riconducibile ai limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Le spese sono liquidate in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.

La decisione è assunta a Roma l’11 aprile 2017 e depositata in cancelleria il 30 agosto 2017.

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