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Ordinanza

Ordinanza del 06/09/2017 n. 20810 - Corte di Cassazione

Credito d'imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti su beni strumentali - Acquisto di beni strutture produttive - Riconoscimento del beneficio - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che il credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate spetta solo per beni strumentali nuovi effettivamente destinati e utilizzati nella struttura produttiva dell’impresa beneficiaria. La concessione a terzi dell’uso del bene entro il quinto periodo d’imposta successivo alla sua entrata in funzione, e comunque anche durante il biennio previsto per la messa in funzione, fa venir meno il beneficio perché contraria alla destinazione produttiva richiesta dalla norma. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e il ricorso originario della contribuente rigettato.

Credito d’imposta ex art. 8 L. n. 388/2000: perdita dell’agevolazione per concessione a terzi di un bene strumentale prima del decorso del quinquennio

Credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate

La decisione riguarda il credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in aree svantaggiate individuate dalla Commissione delle Comunità Europee. La controversia concerneva l’acquisto di un capannone industriale e la successiva concessione del bene a terzi, con conseguente recupero del credito utilizzato in compensazione nell’anno 2004.

Svolgimento del processo

La società M. s.r.l., successivamente posta in liquidazione, aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione il credito d’imposta derivante dall’acquisto del capannone.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato la decisione, ritenendo che:

  • la società non fosse decaduta dall’agevolazione per avere concesso a terzi l’uso del capannone entro il biennio dall’acquisto;
  • la legge non prevedesse che il bene non potesse essere concesso in uso a terzi prima del decorso di due anni dalla sua messa in funzione;
  • per valutare l’effettivo utilizzo produttivo del bene si dovesse fare riferimento alla data dell’accertamento, il 4 luglio 2006, e non al 2009, anno del recupero del credito.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La contribuente si è costituita con controricorso e il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

Motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate

Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 8, comma 7, della legge n. 388/2000, sostenendo che la perdita del beneficio consegue alla cessione del bene a terzi entro il quinquennio dall’acquisizione.

Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., rilevando che dalla sentenza della CTR non risultava se fosse stato esaminato il motivo d’appello relativo alla mancata prova dell’utilizzo del bene nel ciclo produttivo entro la scadenza del quinquennio.

Requisiti sostanziali dell’agevolazione

La Corte ha richiamato il principio secondo cui il beneficio previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000 riguarda specificamente l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nelle aree svantaggiate.

Il requisito della strumentalità richiede che i costi e i ricavi relativi all’investimento siano contabilizzati da una struttura produttiva effettivamente operante nel territorio agevolato e che, in tale territorio, venga realizzato non soltanto il sostenimento dei costi o la produzione dei ricavi, ma lo stesso oggetto dell’attività d’impresa. Il bene deve quindi essere inserito nel ciclo produttivo dell’impresa beneficiaria e utilizzato all’interno della sua struttura produttiva operante nell’area svantaggiata.

La Corte ha richiamato, in particolare, il principio già espresso da Cass. n. 3310 dell’11 febbraio 2009.

Regime di decadenza e termini previsti dall’art. 8, comma 7

La disposizione stabilisce due distinti meccanismi di rideterminazione del credito:

  • se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisizione o ultimazione, il credito viene rideterminato escludendo il costo dei beni non entrati in funzione;
  • se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oppure destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito viene rideterminato escludendo il costo dei beni interessati.

Nel caso esaminato, la società aveva acquistato un bene già ultimato, costituito dal capannone industriale, e lo aveva ceduto a terzi per finalità estranee all’esercizio della propria impresa prima del decorso del quinquennio dall’acquisto.

Irrilevanza del biennio per la concessione del bene a terzi

La Corte ha chiarito che il termine biennale previsto per l’entrata in funzione del bene non attribuisce al contribuente la facoltà di concederlo a terzi durante tale periodo.

Il biennio è previsto esclusivamente per consentire al beneficiario di predisporre l’utilizzo del bene nel proprio ciclo produttivo. La norma non consente invece che il bene venga impiegato da soggetti terzi o destinato a finalità estranee all’attività dell’impresa beneficiaria.

La ratio dell’agevolazione consiste infatti nel favorire l’impiego effettivo del bene acquisito all’interno della struttura produttiva dell’acquirente, operante nell’area svantaggiata. La concessione a terzi dell’uso del bene fa venir meno tale presupposto e determina l’indebita fruizione del credito, anche se avviene durante il biennio entro il quale sarebbe ancora possibile non avere completato la messa in funzione.

La Corte ha richiamato, sul punto, Cass. n. 13422 del 30 giugno 2016, Cass. n. 16004 del 29 luglio 2015 e Cass. n. 20411 del 26 settembre 2014.

Decisione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo, non essendo necessario esaminare ulteriormente la questione relativa alla prova dell’effettivo utilizzo produttivo entro il quinquennio.

Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Il ricorso originario della contribuente è stato quindi rigettato.

Spese processuali

Le spese dei giudizi di merito sono state compensate tra le parti, in considerazione del fatto che il principio giurisprudenziale applicato alla controversia si era affermato solo recentemente.

La contribuente è stata invece condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta a Roma il 13 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 6 settembre 2017.

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