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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09824/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale e di un avviso di rettifica e liquidazione relativi a un atto del 6 giugno 2018 di aumento di capitale mediante conferimento di un ramo d’azienda. L’Ufficio aveva rettificato i valori dichiarati per i beni e diritti oggetto del conferimento, assumendo un valore molto più elevato. In primo e secondo grado i giudici tributari avevano accolto il ricorso della società, ritenendo illegittimi gli atti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del giudicato/processo, sostenendo che la CTR non si fosse espressa correttamente sull’avviso di rettifica e liquidazione e avesse erroneamente ravvisato un giudicato interno; (2) nullità per motivazione apparente e perplessa, perché la sentenza avrebbe confuso i diversi atti impositivi e non avrebbe chiarito la sequenza procedimentale; (3) violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, per non avere riconosciuto la legittimità della riqualificazione dell’atto come trasferimento di beni singoli; (4) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale di cui al d.lgs. 218/1997, per avere ritenuto necessario un contraddittorio preventivo; (5) violazione dell’art. 67 del d.P.R. 600/1973, per avere reputato sussistente una doppia imposizione a fronte, secondo l’Ufficio, di un unico atto impositivo rinotificato. La società contribuente è rimasta intimata nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quinto motivo di ricorso. Ha ritenuto fondata la censura di motivazione apparente, osservando che la sentenza della CTR era logicamente incoerente perché confondeva avviso di liquidazione e avviso di rettifica e liquidazione, attribuiva rilievo a un preteso contraddittorio endoprocedimentale non emergente dalla sentenza di primo grado e non spiegava in modo intelligibile il percorso decisorio. Ha inoltre accolto il quinto motivo, chiarendo che non vi erano due distinti avvisi di liquidazione, ma un unico avviso (n. 2020/0RA00008) notificato due volte, prima il 23 dicembre 2020 e poi il 21 aprile 2021, per sanare una irregolarità meramente formale; pertanto, era errato parlare di doppia imposizione. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto proposte dall’Agenzia sui temi della riqualificazione dell’atto, del contraddittorio e della pretesa doppia imposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato come norma sul giudicato sostanziale, invocata dalla ricorrente per contestare l’asserito giudicato interno ritenuto dalla CTR.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come espressione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la ricorrente lamenta la mancata decisione su un atto impugnato.

  • art. 36 d. Lgs. n. 546/1992

    La Corte lo richiama quale norma che impone la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione integra nullità se la motivazione è assente o meramente apparente.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che una motivazione incoerente o incomprensibile è equiparabile a mancanza di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione, che non è soddisfatto da argomentazioni perplesse, incongrue o incomprensibili.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    È il parametro invocato per la riqualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro; il motivo è stato però assorbito dall’accoglimento della censura di motivazione apparente.

  • art. 5-ter, commi 1-5, d.lgs. n. 218/1997

    È richiamato dalla CTR per fondare l’illegittimità degli atti in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la Cassazione osserva che tale base argomentativa non emergeva correttamente dalla sentenza di primo grado.

  • art. 5 d.lgs. n. 218/1997

    È richiamato nel quinto motivo come norma sul procedimento di accertamento con adesione, per escludere un obbligo generale di contraddittorio preventivo.

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato nel quinto motivo, che contesta la configurabilità di una doppia imposizione in presenza di un unico atto impositivo rinotificato.

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    È citato nel fatto come base del potere dell’Ufficio di rettificare il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro.

  • art. 52 d.P.R. n. 131/1986

    È citato nel fatto come ulteriore base del potere di rettifica e liquidazione dell’imposta.

  • art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020

    È richiamato nel ragionamento della CTR con riferimento alla rinotifica del secondo avviso; la Cassazione evidenzia la confusione argomentativa della decisione impugnata.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, è costruita in modo da impedire la comprensione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice o il controllo sulla correttezza della decisione; tale vizio ricorre anche quando la motivazione è perplessa, incongruente o contraddittoria.
  • Nel giudizio tributario, il giudice deve distinguere con chiarezza tra atti impositivi diversi, anche se collegati al medesimo rapporto o compendio, evitando di confondere un avviso di liquidazione con un avviso di rettifica e liquidazione o di attribuire a un atto effetti propri di un altro.
  • Non può parlarsi di doppia imposizione quando gli atti notificati siano in realtà ripetizioni dello stesso avviso impositivo, notificato nuovamente per sanare una mera irregolarità formale, senza formale revoca, sostituzione o emissione di un nuovo atto sostanzialmente diverso.
  • L’eventuale questione della riqualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro deve essere trattata solo dopo aver correttamente identificato l’atto impugnato e la sua effettiva natura; in mancanza di una motivazione coerente su questi presupposti, le ulteriori questioni di diritto restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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