Sentenza del 28/01/2015 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RADDOPPIO DEI TERMINI - Obbligo di presentazione della denuncia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il raddoppio dei termini non può essere applicato in assenza della prova documentale dell'effettiva presentazione della denuncia. In mancanza di tale prova, l'accertamento notificato oltre il termine ordinario deve considerarsi tardivo e, conseguentemente, decaduto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento. Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria può avvalersi del raddoppio dei termini soltanto quando sia stata effettivamente presentata una denuncia relativa a un possibile reato tributario e tale presentazione risulti adeguatamente documentata. Non è quindi sufficiente il mero richiamo astratto alla sussistenza di profili penalmente rilevanti.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini per l'accertamento tributario
Il raddoppio dei termini ai fini della decadenza dal potere di accertamento può essere utilizzato dall'Amministrazione solo a fronte dell'effettiva presentazione di una denuncia, che necessita di essere documentata.
Il raddoppio opera solo se l'Amministrazione dimostra documentalmente che la denuncia è stata realmente presentata; non basta la semplice prospettazione di un reato o l'inserimento di un riferimento nell'atto impositivo.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento costituisce un'eccezione al termine ordinario e deve essere provato dall'Amministrazione.
- La mera ipotizzabilità di un illecito penale non è sufficiente: occorrono sia i presupposti del reato sia l'effettiva presentazione della denuncia.
- Il contribuente può contestare la tempestività dell'accertamento chiedendo che l'Amministrazione produca la denuncia e la relativa documentazione di presentazione.
- Se la denuncia non è documentata, l'accertamento notificato oltre il termine ordinario può essere dichiarato decaduto, anche qualora l'Amministrazione invochi il raddoppio dei termini.
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