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Ordinanza

Ordinanza n. 1766/2026 - Napoli, Sezione 2

Sull’istanza in data 14.1.2026 e 4.3.2026 del commissario nominato per l’esecuzione della sentenza di questa sezione n. 8012/2025

Giustizia amministrativa202505698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanze del commissario ad acta concernenti la nomina e l'esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione dell'insegnante di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (genitore di minore)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio traeva origine dal ricorso proposto dal genitore del minore contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con riferimento alla mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno, anche in deroga. Con sentenza in forma semplificata n. 8012/2025 il TAR aveva accolto il ricorso e, per il caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, aveva nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. Il commissario designato aveva successivamente contestato la propria nomina, deducendo l'incompetenza dell'ufficio di appartenenza e sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio scolastico regionale per la Campania, con rinuncia all'incarico e richiesta di nomina di un diverso commissario. Con ulteriore nota aveva però riferito l'attività svolta, anche mediante circolari rivolte agli istituti scolastici. La parte ricorrente aveva infine comunicato l'avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze del commissario ad acta, rilevando che l'attività delle amministrazioni coinvolte aveva consentito l'integrale esecuzione della sentenza n. 8012/2025 e il pieno soddisfacimento delle pretese azionate dai genitori del minore. Non è stata quindi adottata una nuova misura commissariale né esaminata nel merito la contestazione relativa alla competenza dell'ufficio inizialmente designato, divenuta priva di utilità pratica a seguito dell'avvenuta esecuzione. Il Collegio ha auspicato che la cooperazione tra amministrazioni intervenga già nella fase di assegnazione dell'insegnante di sostegno, così da ridurre il contenzioso annuale. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La sentenza può nominare un commissario ad acta, anche per il caso di mancata ottemperanza entro un termine stabilito, al fine di assicurare il compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione della decisione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza o delle attività connesse all'esecuzione di una sentenza, l'amministrazione provvede integralmente e soddisfa la pretesa sostanziale della parte, le istanze ancora pendenti relative alla nomina o alla sostituzione del commissario ad acta diventano prive di oggetto e il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
  • La cooperazione tra le amministrazioni competenti può rendere superflua l'adozione di ulteriori misure commissariali quando essa conduce all'integrale esecuzione della pronuncia giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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