Sentenza del 23/03/2016 n. 5743 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'imposta INVIM e l'applicazione della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dal D.L. n. 564/1994, art. 2-quinquies, convertito dalla L. n. 656/1994. I contribuenti avevano pagato le somme richieste con cartella esattoriale durante il giudizio di appello; successivamente avevano ottenuto il rimborso, dopo l'accoglimento della domanda di condono. L'Amministrazione, ritenendo il rimborso indebito, aveva nuovamente iscritto a ruolo le somme. La CTR aveva annullato la nuova cartella, ritenendo che il pagamento fosse avvenuto dopo la conclusione della vicenda giudiziaria rilevante e quindi non durante la pendenza del giudizio. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che le somme pagate in pendenza del giudizio restano irripetibili anche se successivamente rimborsate per errore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR di Milano e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Ha stabilito che le somme versate dopo la sentenza di primo grado e durante il giudizio di appello erano state pagate in pendenza del giudizio e, ai sensi dell'art. 2-quinquies, comma 6, restavano dovute e irripetibili, indipendentemente dall'intervenuta definizione agevolata. L'Amministrazione poteva quindi recuperare le somme erroneamente rimborsate mediante nuova iscrizione a ruolo e cartella, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la presenza di precedenti giurisprudenziali discordanti.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quinquies, commi 1 e 6, convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656
Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo e liquidate; la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate.
La definizione agevolata delle liti pendenti non elimina l'obbligo di pagare le somme dovute durante il processo e non consente di ottenere la restituzione di quanto versato in pendenza del giudizio. La nozione di pendenza comprende anche i pagamenti effettuati dopo la sentenza di primo grado e durante l'appello.
D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, art. 43
Consente all'Amministrazione finanziaria di recuperare mediante iscrizione a ruolo le somme indebitamente rimborsate al contribuente.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel condono relativo a liti fiscali pendenti, il contribuente deve rispettare anche gli obblighi di pagamento previsti durante il processo; il condono non rende automaticamente rimborsabili le somme già versate.
- Il pagamento effettuato dopo la sentenza di primo grado, ma prima della conclusione definitiva dell'appello, rientra nella nozione di pagamento in pendenza di giudizio.
- Un rimborso erogato per errore dall'Amministrazione non consolida necessariamente un diritto del contribuente: le somme possono essere recuperate se risultano originariamente non rimborsabili.
- Gli effetti retroattivi della definizione agevolata non cancellano le vicende processuali e i pagamenti già intervenuti, né trasformano in rimborsabili somme che la legge qualifica come irripetibili.
- In situazioni analoghe occorre verificare cronologia del giudizio, momento del pagamento, contenuto della normativa sul condono e base legale del successivo recupero; la qualificazione temporale del pagamento può essere decisiva.
Testo integrale
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