Ordinanza n. 7016/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 11682 del 2022: del decreto, notificato in data 16.8.2022, con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS- quanto al ricorso n. 11799 del 2022: del decreto, notificato in data 1.9.2022, con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi ministeriali di acquisto della cittadinanza italiana per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica derivanti da elementi emersi a carico del congiunto comune
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato i rispettivi decreti ministeriali di diniego della cittadinanza italiana. I dinieghi risultano fondati sull'emersione, a carico del congiunto comune — marito della prima ricorrente e padre della seconda — di elementi ritenuti tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. I ricorsi sono stati riuniti. Il TAR aveva già ordinato al Ministero dell'Interno il deposito della documentazione istruttoria posta a base dei provvedimenti, ma l'Amministrazione, dopo avere preannunciato il riesame delle posizioni e ottenuto un differimento, non ha concluso il riesame né depositato la documentazione richiesta, limitandosi a chiedere il rigetto dei ricorsi. L'ordinanza non esamina ancora nel merito la legittimità dei dinieghi, ma dispone la reiterazione dell'istruttoria processuale.
La decisione
Il TAR ha reiterato l'ordine istruttorio già impartito, disponendo che il Ministero dell'Interno depositi entro il 22 maggio 2026 la relazione dei servizi di sicurezza relativa al congiunto comune delle ricorrenti. Il deposito dovrà avvenire con il sistema della doppia busta, recante all'esterno soltanto il numero dell'ordinanza e la dicitura riservata indicata dal Collegio. La documentazione potrà essere esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore nell'udienza camerale istruttoria fissata per il 27 maggio 2026, senza estrazione di copia, così da consentire l'esercizio dell'attività difensiva tutelando al contempo la riservatezza delle informazioni di sicurezza. Il TAR ha avvertito che la persistente inottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, ultimo comma, c.p.a. e anche ai fini della liquidazione delle spese di lite. La decisione sulla domanda di annullamento è stata rinviata.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base per l'acquisizione e la gestione degli elementi istruttori nel processo amministrativo.
art. 64, ultimo comma, c.p.a.
La persistente mancata collaborazione dell'Amministrazione nell'adempimento dell'ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la pubblica amministrazione non ottempera a un ordine istruttorio relativo alla documentazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può reiterare l'ordine, fissare un termine perentorio o comunque specificamente determinato e rinviare la trattazione fino all'acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
- La persistente inottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a. e incidere anche sulla regolazione delle spese di lite.
- Quando la documentazione istruttoria contiene informazioni riservate o attinenti alla sicurezza, il giudice può limitarne l'esame al collegio e ai difensori in udienza, escludendo l'estrazione di copie e prescrivendo modalità di deposito idonee a garantire la riservatezza senza precludere l'attività difensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →