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Legge

L.R. Puglia 32/2012

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti)

Normativa regionaleL.R. Puglia 32/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Puglia 33/2006 sullo sport, ampliando obiettivi e definizioni in chiave di pari opportunità e accessibilità per persone con disabilità, introducendo la programmazione triennale con linee guida e programmi annuali, e precisando soggetti, funzioni e forme di sostegno. Non contiene misure limitate a esercizi già conclusi.

Modifiche alla disciplina regionale pugliese sullo sport per tutti

Modifiche alla disciplina regionale pugliese sullo sport

La legge regionale Puglia 19 novembre 2012, n. 32 interviene sulla l.r. 4 dicembre 2006, n. 33, aggiornandone titolo, finalità, definizioni, funzioni regionali e sistema di programmazione degli interventi in materia di sport. L’impianto è orientato a rafforzare l’accessibilità, l’inclusione delle persone con disabilità e la promozione dello sport come strumento educativo e sociale.

Oggetto e finalità della disciplina

Il titolo della legge del 2006 viene modificato in modo da riferirsi allo sviluppo dello sport «per tutte e per tutti». Nel quadro delle finalità regionali viene rafforzato il riferimento a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, con particolare attenzione a uno sport sicuro, sano e accessibile agli sportivi disabili. La Regione promuove anche progetti scolastici, con priorità per la scuola primaria, finalizzati a diffondere corretti stili di vita, favorire l’attività fisica e correggere abitudini alimentari scorrette.

Definizioni e acronimi

Viene introdotto un articolo dedicato alle definizioni, utile per l’interpretazione uniforme della legge. In particolare:

  • lo «sport» è definito in senso ampio, come qualsiasi forma di attività fisica organizzata o meno, diretta alla formazione, educazione, espressione, miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, nonché allo sviluppo delle relazioni sociali e anche al conseguimento di risultati competitivi;
  • l’«attività fisica» comprende sia l’attività agonistica sia quella amatoriale;
  • l’«impianto sportivo» è qualsiasi spazio attrezzato, all’aperto o al chiuso, destinato principalmente ad attività sportive;
  • l’«area sportiva attrezzata» include anche aree non espressamente destinate allo sport, se dotate di attrezzature adeguate;
  • le attrezzature tecnico-sportive comprendono anche gli ausili per le persone con disabilità.

Sono inoltre specificati gli acronimi utilizzati nella legge, tra cui CONI, CIP, FSN, EPS, DSA, MIUR e USR.

Funzioni della Regione

Le funzioni regionali in materia di sport vengono ampliate e rimodulate. La Regione promuove e sostiene interventi e iniziative anche attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e sportivi, tra cui enti locali, CONI, CIP, MIUR-USR, università pugliesi, Centro per la giustizia minorile per la Puglia, federazioni, discipline sportive associate, associazioni benemerite ed enti di promozione sportiva riconosciuti.

Tra gli interventi rientrano:

  • studi, ricerche e attività di promozione della cultura sportiva;
  • organizzazione diretta di convegni e seminari;
  • contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare rilievo almeno regionale;
  • promozione e sviluppo della pratica sportiva per persone con disabilità mentale, fisica o sensoriale;
  • campagne informative anche nell’ambito di progetti di educazione alla legalità per minori a rischio;
  • iniziative per le pari opportunità nello sport a favore di persone in situazione di disagio, svantaggio o discriminazione sociale o sessuale, ovvero con diverse disabilità.

Viene inoltre precisato che, per le funzioni realizzate anche tramite convenzione, la collaborazione può avvenire con i soggetti indicati dalla legge.

Limiti soggettivi e ambito di applicazione

La disciplina conferma che le attività sportive svolte in ambito professionistico, pur avendo ruolo promozionale, sono escluse dai benefici previsti dalla legge regionale. Restano quindi destinatari prioritari gli interventi di sport sociale, educativo, amatoriale e inclusivo.

Programmazione regionale degli interventi

Viene introdotto un sistema di programmazione triennale degli interventi sportivi. La Giunta regionale definisce con cadenza triennale, entro il semestre precedente alla scadenza del programma vigente, le linee prioritarie di intervento tramite il documento «Linee guida per lo sport».

Le linee guida determinano:

  • gli obiettivi del triennio;
  • i criteri e le modalità di verifica del loro raggiungimento;
  • i criteri per individuare le priorità del programma operativo annuale.

In prima applicazione, le linee guida devono essere approvate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Programmi operativi annuali

Nell’ambito delle linee guida triennali, la Giunta regionale approva ogni anno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario, i programmi operativi annuali degli interventi in materia di sport.

Tali programmi individuano:

  • i soggetti destinatari delle provvidenze;
  • priorità e tempi di realizzazione;
  • modalità e criteri di concessione di finanziamenti e contributi;
  • risorse strumentali e finanziarie necessarie.

Ambito territoriale ed efficacia temporale

La legge riguarda esclusivamente la Regione Puglia e la disciplina risultante dalla modifica della l.r. 33/2006 continua a operare nel quadro della programmazione triennale e annuale introdotta dalla riforma. Non emergono disposizioni riferite a un esercizio finanziario già concluso o a misure ormai esaurite, per cui l’atto conserva utilità applicativa generale nel settore sportivo regionale.

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