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Legge

L.R. Puglia 33/2012

Modifica della disciplina inerente la costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

Normativa regionaleL.R. Puglia 33/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 33/2012 modifica l’art. 28 della l.r. n. 11/2001 ridefinendo il Comitato tecnico-consultivo regionale per valutazione d’impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale. Aggiorna composizione e modalità di nomina dei componenti. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul BURP (19 novembre 2012).

Composizione e nomina del Comitato regionale per VIA, VIncA e AIA

Modifica della disciplina del Comitato regionale per VIA, VIncA e AIA

La legge regionale della Puglia n. 33 del 19 novembre 2012 interviene sulla disciplina del Comitato regionale competente in materia ambientale, aggiornandone la composizione e le modalità di nomina. Il provvedimento opera solo nell’ordinamento pugliese e si inserisce nella legge regionale 12 aprile 2001, n. 11.

Funzioni del Comitato

Il Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, la Valutazione di incidenza e l’Autorizzazione integrata ambientale è qualificato come organo tecnico-consultivo della Regione nelle materie indicate. La sua nomina avviene previa deliberazione della Giunta regionale e con decreto dell’Assessore regionale alla qualità dell’ambiente.

Composizione dell’organo

Il Comitato è composto da una pluralità di soggetti con competenze tecniche e istituzionali, così articolati:

  • un docente universitario o un esperto laureato da almeno dieci anni, individuato previa deliberazione della Giunta regionale, con esperienza specifica in una delle materie elencate dalla legge, tra cui infrastrutture, rifiuti, acque, impianti industriali e modellistica degli inquinanti, scienze marine, urbanistica, paesaggio, scienze naturali, geologiche, forestali, ambientali, chimica, igiene ed epidemiologia ambientale, materie giuridico-legali e valutazioni economico-ambientali;
  • un rappresentante dell’amministrazione provinciale competente per territorio, designato dal Presidente della Provincia tra il personale dipendente delle proprie strutture tecnico-amministrative;
  • un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
  • un rappresentante dell’Assessorato regionale alla qualità del territorio;
  • un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia;
  • un rappresentante dell’Autorità di bacino della Puglia.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione e l’efficacia decorrono quindi dal 19 novembre 2012.

Rilievo pratico

Si tratta di una modifica organizzativa della composizione di un organo consultivo regionale; non contiene misure economiche, contributive o transitorie ulteriori, né limiti temporali di applicazione diversi dall’entrata in vigore immediata.

Testo integrale

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