L.R. Puglia 33/2012
Modifica della disciplina inerente la costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 33/2012 modifica l’art. 28 della l.r. n. 11/2001 ridefinendo il Comitato tecnico-consultivo regionale per valutazione d’impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale. Aggiorna composizione e modalità di nomina dei componenti. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul BURP (19 novembre 2012).
Composizione e nomina del Comitato regionale per VIA, VIncA e AIA
Modifica della disciplina del Comitato regionale per VIA, VIncA e AIA
La legge regionale della Puglia n. 33 del 19 novembre 2012 interviene sulla disciplina del Comitato regionale competente in materia ambientale, aggiornandone la composizione e le modalità di nomina. Il provvedimento opera solo nell’ordinamento pugliese e si inserisce nella legge regionale 12 aprile 2001, n. 11.
Funzioni del Comitato
Il Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, la Valutazione di incidenza e l’Autorizzazione integrata ambientale è qualificato come organo tecnico-consultivo della Regione nelle materie indicate. La sua nomina avviene previa deliberazione della Giunta regionale e con decreto dell’Assessore regionale alla qualità dell’ambiente.
Composizione dell’organo
Il Comitato è composto da una pluralità di soggetti con competenze tecniche e istituzionali, così articolati:
- un docente universitario o un esperto laureato da almeno dieci anni, individuato previa deliberazione della Giunta regionale, con esperienza specifica in una delle materie elencate dalla legge, tra cui infrastrutture, rifiuti, acque, impianti industriali e modellistica degli inquinanti, scienze marine, urbanistica, paesaggio, scienze naturali, geologiche, forestali, ambientali, chimica, igiene ed epidemiologia ambientale, materie giuridico-legali e valutazioni economico-ambientali;
- un rappresentante dell’amministrazione provinciale competente per territorio, designato dal Presidente della Provincia tra il personale dipendente delle proprie strutture tecnico-amministrative;
- un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- un rappresentante dell’Assessorato regionale alla qualità del territorio;
- un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia;
- un rappresentante dell’Autorità di bacino della Puglia.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione e l’efficacia decorrono quindi dal 19 novembre 2012.
Rilievo pratico
Si tratta di una modifica organizzativa della composizione di un organo consultivo regionale; non contiene misure economiche, contributive o transitorie ulteriori, né limiti temporali di applicazione diversi dall’entrata in vigore immediata.
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