Cassazione Penale, Sentenza n. 29575/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per furto con strappo (art. 624, comma 2 e art. 625, comma 1, n.3 c.p.), con unico motivo volto a censurare l'identificazione dell'imputato quale autore del fatto. Si lamenta la mancata audizione, in dibattimento, degli agenti che svolsero la procedura di individuazione fotografica, la carenza di regole adottate e della data/modalità dell'individuazione, contestando l'attendibilità intrinseca del riconoscimento (testimonianza focalizzata su un particolare "occhi grandi"), le contraddizioni e lacune nelle dichiarazioni del teste favoreggiato dall'imputato (Andrea Mura), l'irregolarità/insufficienza della documentazione sull'intervallo temporale tra fatto e individuazione e la presunta introduzione, da parte della Corte d'appello, di elementi non risultanti dagli atti. Parallelamente è stata chiesta la restituzione dei termini per errore materiale indicato nel dispositivo sulla durata per il deposito della motivazione (90 giorni indicati in dispositivo; successiva rettifica a 60 giorni dopo il deposito del ricorso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di restituzione dei termini ritenendo provato l'errore materiale relativo al termine per il deposito della motivazione e, dunque, la tempestività del ricorso. Tuttavia, nel merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la censura si limitava a riprodurre valutazioni di merito già svolte in appello senza fornire una critica argomentata alle ragioni decisive del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione della Corte d'appello sull'attendibilità della testimone oculare (Ghisu Rosalba), valorizzando la tempestività delle dichiarazioni, la descrizione iniziale resa ai Carabinieri, la pregressa conoscenza visiva tra teste e imputato e la conferma del riconoscimento in dibattimento nonostante il travisamento. Inoltre è stato affermato che l'individuazione fotografica, pur essendo una prova atipica, è utilizzabile e valutabile nel quadro del libero convincimento del giudice; la sua forza probatoria dipende dall'attendibilità della deposizione che la conferma. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, dichiarando inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
Codice penale - art. 624, comma 2
furto con strappo (art. 624, comma 2 c.p.)
Norma che disciplina il reato contestato; la sentenza conferma la condanna per tale fattispecie in combinazione con l'aggravante indicata
Codice penale - art. 625, comma 1, n.3
circostanza aggravante per uso/possesso di armi o strumenti atti ad offendere
Rilevata come aggravante nella motivazione della pena (coltello da cucina portato addosso, non utilizzato)
Codice di procedura penale - art. 189
utilizzo di atti delle indagini nel dibattimento
Richiamato per giustificare l'utilizzabilità dell'individuazione fotografica come prova atipica ai fini del giudizio
Codice di procedura penale - art. 213 e ss.
norme sulla ricognizione di persona
Richiamate per distinguere la ricognizione formale (disciplinata) dall'individuazione fotografica informale, la quale non richiede necessariamente gli stessi adempimenti preliminari
Principio di libero convincimento del giudice e non tassatività dei mezzi di prova
Affermato che l'individuazione fotografica è prova atipica valutabile dal giudice secondo prudente apprezzamento; la sua efficacia dipende dall'attendibilità della deposizione che la conferma
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 8825/2016, e altre)
orientamenti sul contenuto e limiti dei motivi di ricorso per cassazione e sulla valutazione dell'individuazione fotografica
Richiamata per affermare che il ricorso per cassazione deve criticare argomentatamente le ragioni decisive del giudice del merito; inoltre la giurisprudenza stabilisce i criteri di valutazione dell'individuazione fotografica e della prova testimoniale
Giurisprudenza su restituzione termini (Sez. 6, n. 26833/2015 e seguenti)
Richiamata la nozione di forza maggiore per la restituzione dei termini e l'onere di prova rigorosa dell'errore/ostacolo (ad es. attestazioni di cancelleria)
Massime di principio
- La mera ripetizione in cassazione di censure di fatto già esaminate dai giudici di merito è inammissibile: in Cassazione è necessario un esame critico delle ragioni giuridiche decisive e dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione impugnata
- L'individuazione fotografica è una prova atipica utilizzabile in giudizio: la sua efficacia non deriva dalla forma ma dall'attendibilità della deposizione che la conferma, valutata secondo il libero convincimento del giudice
- Per contestare efficacemente un riconoscimento è necessario dimostrare vizi procedurali rilevanti o gravi incoerenze nella testimonianza che ne inficino l'attendibilità, non bastano generiche critiche o alternative valutazioni dei fatti
- La tempestività del ricorso può essere salvata tramite restituzione dei termini se provato un errore materiale o un impedimento non imputabile con la diligenza normale (forza maggiore); l'onere probatorio è rigoroso e richiede documentazione formale (es. attestazioni di cancelleria)
- Nelle impugnazioni è utile puntare su vizi formali o su evidenti illogicità della motivazione (contraddizioni manifeste, omissioni decisive di elementi probatori) piuttosto che su un semplice contraddittorio di valutazioni di merito
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