Cassazione Civile, Ordinanza n. 15139/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti di due persone fisiche e di una società estera, per far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto pubblico del 12 gennaio 2011 con cui i debitori avevano conferito immobili di loro proprietà alla società, riservandosi il diritto di abitazione. La banca sosteneva di essere creditrice del gruppo economico collegato ai debitori per un saldo passivo di conto corrente garantito da fideiussione e assumeva che il trasferimento avesse natura fraudolenta, poiché idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale. La società convenuta replicava che l’operazione andava letta come parte di un più ampio negozio complesso, descritto in successivi atti di cessione di azioni e di vendita delle partecipazioni, qualificabile come cartolarizzazione e riporto, e negava la presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’art. 2901 c.c. Dopo che il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto la domanda revocatoria, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per sostenere che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare l’intera operazione negoziale collegata, valutando solo il singolo conferimento immobiliare; il secondo per contestare la dichiarata revocabilità dell’atto, deducendo che esso costituiva adempimento di un debito scaduto o comunque atto dovuto, quindi non assoggettabile a revocatoria ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. In cassazione la controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero cumulativamente inammissibili perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di specificità e autosufficienza previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: si era limitata a menzionare gli atti che componevano il preteso collegamento negoziale senza riprodurne il contenuto, senza indicare con precisione in quali atti dei gradi di merito la questione fosse stata sollevata e senza specificare la collocazione e la produzione dei documenti nel giudizio. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui è inammissibile la censura che si fonda su documenti del merito se questi non sono adeguatamente riportati o localizzati nel ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L’atto di disposizione è revocabile nei limiti della disciplina dell’azione revocatoria ordinaria; la ricorrente invocava il comma 3 per sostenere la non revocabilità di un atto compiuto in adempimento di un debito scaduto o atto dovuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la base formale del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge, utilizzata per entrambi i motivi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere puntuale specificazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura; la mancata osservanza comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci errori di diritto fondati su atti o documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve rispettare rigorosamente l’onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo o riassumendo il contenuto rilevante dei documenti e indicando con precisione dove siano stati prodotti e in quale fase processuale siano stati dedotti.
- La mera menzione di una serie di atti negoziali, senza la loro puntuale riproduzione e senza la localizzazione processuale dei documenti, non consente il controllo di legittimità e determina l’inammissibilità della censura.
- Quando il motivo di ricorso presuppone la qualificazione di un complesso di negozi come operazione unitaria, il ricorrente deve fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi documentali necessari a verificare il collegamento negoziale invocato; in difetto, la doglianza non può essere esaminata nel merito.
- L’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità dell’intero ricorso e la condanna alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.
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