Sentenza del 10/05/2022 n. 4007 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n.25 /2022 PROCESSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE - COMPETENZA - Pignoramento - Merito della pretesa tributaria - Sussiste - Competenza per territorio - Sede dell'ente impositore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso originario verteva sul diniego tacito di sgravio relativo a diverse cartelle di pagamento che il contribuente sosteneva non essere mai state notificate; la controversia coinvolgeva altresì questioni connesse alla mancata notifica di atti presupposti al pignoramento. Nel corso del grado d'appello l'atto di appello del contribuente non è stato depositato nei termini e nelle forme previste dagli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/92, con la conseguenza che la documentazione inizialmente presente nel fascicolo telematico era la sola prodotta dall'Agenzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di deposito nei termini e ha condannato il contribuente alle spese di lite (euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti). Nel provvedimento si è inoltre rilevato e chiarito il principio di diritto secondo cui, quando la controversia riguarda la stessa pretesa tributaria (ossia l'esistenza o il merito del credito tributario), sussiste la giurisdizione tributaria; inoltre la competenza territoriale si determina in base all'ubicazione della sede dell'ente impositore, prevalente rispetto al foro della sede legale della concessionaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973 art. 57
La norma limita alcune opposizioni in materia di pignoramento tributario ma non esclude la giurisdizione tributaria quando la controversia riguarda l'esistenza/merito della pretesa tributaria; dunque le questioni sostanziali relative al debito rientrano nella giurisdizione tributaria nonostante il testo dell'articolo.
Codice di procedura civile art. 615
Regola le opposizioni al pignoramento; l'art. 57 DPR esclude in materia alcune opposizioni regolate da questo articolo, ma non quando la questione investe la stessa pretesa tributaria.
Codice di procedura civile art. 617
Le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo sono richiamate come eccezioni ammesse nel contesto dell'art. 57 DPR; tali aspetti procedurali possono rientrare nel sindacato, nei limiti indicati.
D.lgs. 546/1992 artt. 22 e 53
Stabiliscono le modalità e i termini per il deposito degli atti nel processo tributario; il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, come nel caso di specie.
Cassazione civile, Sezioni Unite n. 7822/2020
Conferma il principio che la giurisdizione tributaria deve verificare l'esistenza della pretesa tributaria quando essa sia oggetto della controversia, anche in presenza di profili connessi all'esecuzione forzata.
Massime di principio
- Quando la controversia verte sull'esistenza o sul merito della pretesa tributaria (ad es. prescrizione, nullità del titolo, mancata notifica degli atti sostanziali), la giurisdizione è del giudice tributario e non del giudice ordinario, anche se il fatto è collegato a pignoramenti.
- L'art. 57 del DPR 602/1973 limita alcune opposizioni al pignoramento tributario ma non impedisce al giudice tributario di decidere sull'esistenza della pretesa tributaria sottostante; le opposizioni meramente procedurali (es. regolarità formale della notifica del titolo) sono comunque contemplate come eccezioni specifiche.
- La competenza territoriale per le controversie tributarie connesse all'attività di riscossione si determina in base all'ubicazione della sede dell'ente impositore (es. Agenzia delle Entrate), che prevale sul foro della sede legale della concessionaria della riscossione.
- Il rispetto delle regole processuali (tempi e modalità di deposito degli atti telematici) è essenziale: la loro violazione può determinare l'inammissibilità dell'appello e l'addebito delle spese processuali.
- In situazioni analoghe, è importante distinguere chiaramente tra questioni formali (notifiche, pignorabilità) e questioni sostanziali (esistenza del debito, prescrizione): le prime possono seguire limiti procedurali specifici, le seconde rientrano nel sindacato del giudice tributario.
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