Cassazione Penale, Sentenza n. 02232/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 03/06/2025 che, dopo aver riqualificato il fatto in truffa tentata, aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. imposta dal GIP. La difesa deduceva: (i) mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, poiché la compravendita del monile falso sarebbe avvenuta in una «consegna controllata» organizzata con i Carabinieri e non per effetto di una induzione in errore; la ricorrente non sarebbe stata consapevole della falsità e l'asserita conoscenza era desunta congetturamente dal legame affettivo con il complice; (ii) insussistenza delle esigenze cautelari e sproporzione della misura, considerato il carattere incensurale dell'indagata e la riqualificazione del reato in tentata truffa, nonché l'illegittima deduzione del pericolo di reiterazione dalla semplice negazione degli addebiti.
La decisione
Il Procuratore ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Successivamente la difesa ha rinunciato al ricorso il 05/01/2026 in quanto la misura cautelare era stata revocata con provvedimento del GIP del Tribunale di Castrovillari del 30/10/2025. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., rilevando che la rinuncia comporta l'inammissibilità del ricorso di cassazione avverso una misura cautelare non detentiva revocata nel frattempo. In motivazione la Corte ha altresì escluso l'obbligo di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende (richiamando giurisprudenza).
Norme richiamate
art. 611 c.p.p. commi 1 e 1-bis
Indica il rito cartolare con cui è stato trattato il ricorso in Cassazione, ossia la trattazione senza discussione orale secondo le previsioni del codice.
art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. d)
Prevede l'inammissibilità del ricorso se il ricorrente rinuncia al gravame o per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso in conseguenza della rinuncia dovuta alla revoca della misura cautelare.
Giurisprudenza citata (Sez.1, n.13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01)
Richiamata per affermare che, in caso di sopravvenuta carenza di interesse per rinuncia, non sussiste situazione di soccombenza e la Corte può escludere l'imposizione delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare durante il giudizio di legittimità determina in genere la sopravvenuta carenza di interesse e rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso quella misura, salvo voler ottenere un accertamento sul merito antecedente alla revoca.
- La rinuncia o la mancata prosecuzione del ricorso si traduce di norma in inammissibilità: chi rinuncia ottiene la definizione del procedimento ma perde la possibilità di ottenere una pronuncia di merito sulla legittimità della misura.
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente l'obbligo di condanna alle spese o l'irrogazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende; la Corte valuta la situazione di soccombenza e può escludere tali conseguenze.
- Sul piano dei gravi indizi di colpevolezza, l'onere di allegazione e prova delle circostanze favorevoli alla richiesta di riesame resta in capo al ricorrente: eccezioni quali la circostanza di una "consegna controllata" o l'assenza di consapevolezza circa la falsità del bene vanno documentate nel processo di merito e non possono essere risolte con mere argomentazioni congetturali in sede di legittimità.
- Gli elementi sussidiari (es. relazioni affettive) non sono di per sé idonei a provare la conoscenza della natura del bene; la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita dalla Corte di legittimità in caso di mancata censura specifica e documentata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02081/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02083/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02131/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02154/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02164/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02166/2026 del 20/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →