Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16827/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per avere presentato, tramite un centro di assistenza fiscale, una domanda contenente un dato falso relativo all'assenza di precedenti penali per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., ai fini dell'ottenimento di un beneficio o di una prestazione disciplinata dal d.l. n. 4 del 2019. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge per l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e quindi l'operatività della lex mitior. Con il secondo motivo si lamentava vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo, sostenendo sostanzialmente che l'errore sarebbe stato scusabile perché nel modulo non era riportata la regola violata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché l'abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, disposta dalla legge n. 197 del 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2024, fa salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina, con deroga al principio di retroattività della lex mitior. Il secondo motivo è inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già disattese in appello: la Corte di merito aveva escluso la scusabilità dell'errore, osservando che l'omessa indicazione della regola violata nel modulo integra al più un errore sulla liceità del fatto, irrilevante ex art. 5 c.p., e che l'imputato, avvalendosi di un CAF, era l'unico a conoscere il dato falso poi trasfuso nella domanda. Conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    La norma incriminatrice è stata abrogata dal 1 gennaio 2024, ma l'abrogazione non si applica ai fatti commessi nel periodo di vigenza della disciplina penale, poiché la legge ha espressamente fatto salva la punibilità per tali fatti.

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    La disposizione abroga il delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, ma conserva le sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina.

  • art. 2, comma 2, cod. pen.

    Il principio di retroattività della lex mitior è derogato dalla disciplina speciale che mantiene la rilevanza penale dei fatti commessi prima dell'abrogazione.

  • art. 5 cod. pen.

    L'errore sulla legge penale o sulla sua illiceità non scusa; la mancata indicazione della regola violata nel modulo è stata ritenuta un errore sulla liceità del fatto, quindi irrilevante ai fini dell'esclusione del dolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma incriminatrice può essere accompagnata da una disciplina transitoria che preservi la punibilità dei fatti commessi durante la sua vigenza; in tal caso non opera automaticamente la retroattività favorevole della lex mitior.
  • La deduzione difensiva fondata sulla mera omissione, nel modulo compilato, dell'indicazione della regola violata non esclude di per sé il dolo quando il soggetto abbia rappresentato o comunicato un dato fattuale falso rilevante ai fini della domanda.
  • Quando l'imputato si avvale di un intermediario per la compilazione di una istanza, resta decisivo verificare se il dato falso provenga da informazioni a lui direttamente note e da lui fornite, perché ciò è idoneo a escludere la scusabilità dell'errore.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre censure già motivate e confutate dal giudice di merito senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria processuale può essere esclusa solo se emerge l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.