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Legge

L.R. Molise 24/2002

Norme concernenti la rendicontazione e la certificazione in materia di corsi di formazione professionale

Normativa regionaleL.R. Molise 24/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Molise disciplina la revisione contabile dei rendiconti delle attività formative e introduce la possibilità di sostituire il rendiconto analitico con certificazione contabile rilasciata da professionisti abilitati. Prevede controlli a campione regionali e, per i rendiconti pregressi fino al 31 dicembre 1999 ancora aperti, una procedura di chiusura semplificata entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Oggi ha rilievo soprattutto storico e transitorio.

Rendicontazione e certificazione dei corsi di formazione professionale

Rendicontazione e certificazione delle spese per la formazione professionale

La legge regionale del Molise disciplina la revisione contabile e finanziaria dei rendiconti relativi ai corsi e agli interventi di formazione professionale finanziati o affidati dalla Regione. Introduce una modalità semplificata di certificazione contabile, pensata per rafforzare il controllo regionale e agevolare la chiusura delle pratiche di spesa.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • l’attività di revisione contabile e finanziaria dei rendiconti delle spese predisposti da organismi di formazione professionale, aziende e altri soggetti che realizzano o hanno realizzato attività formative;
  • le misure di semplificazione della certificazione contabile per gli interventi formativi attuati nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

La legge si fonda sulla funzione di assistenza tecnica e controllo che la Regione esercita verso i soggetti attuatori delle attività formative.

Rendicontazione delle attività affidate dalla Regione

Per gli interventi formativi affidati dalla Regione Molise, i soggetti beneficiari o attuatori devono:

  • presentare, entro i termini previsti, un rendiconto analitico delle spese sostenute, tramite apposita scheda riassuntiva;
  • mettere a disposizione della Regione, per gli accertamenti e per almeno cinque anni, tutta la documentazione originale.

L’obbligo di rendicontazione analitica può essere assolto anche tramite certificazione contabile.

Certificazione contabile sostitutiva

La certificazione contabile può essere rilasciata da:

  • dottori commercialisti o ragionieri commercialisti;
  • società o professionisti iscritti da almeno tre anni nel registro dei revisori contabili previsto dalla normativa statale richiamata.

La certificazione deve attestare:

  • la corrispondenza tra risultato contabile e gestione delle attività rendicontate;
  • la conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali;
  • gli importi richiesti dal soggetto attuatore e riconosciuti come spettanti a saldo definitivo dell’intera azione formativa.

Controlli regionali

Il Servizio regionale competente può disporre controlli, accertamenti e indagini secondo il principio comunitario della campionatura. La legge quindi non elimina il controllo pubblico, ma lo affianca alla certificazione professionale per semplificare le verifiche.

Regime transitorio per le attività pregresse

Per i rendiconti relativi a interventi formativi pregressi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1999 e ancora aperti, i soggetti interessati possono presentare la certificazione contabile in luogo della normale documentazione, secondo le procedure del regolamento regionale da emanarsi dalla Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la competente commissione.

L’Assessorato regionale alla Formazione Professionale valuta la documentazione e chiude i rendiconti applicando due criteri essenziali:

  • assenza di condanne penali relative alle azioni formative considerate;
  • ammissibilità delle spese nei limiti dei preventivi finanziari dei progetti approvati e indicati in convenzione.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La parte transitoria riguarda soltanto i rendiconti ancora aperti relativi ad attività fino al 31 dicembre 1999; per questo profilo la disciplina ha ormai rilievo sostanzialmente esaurito e storico.

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