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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13019/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Il consorzio, che aveva svolto il servizio di raccolta, trasporto e dispacciamento stradale dei rifiuti urbani per il comune a seguito di affidamento temporaneo e urgente disposto con delibera di giunta e successive proroghe, ha chiesto il pagamento del corrispettivo asseritamente maturato. Il tribunale aveva inizialmente affrontato questioni preliminari e, con provvedimento del 2/3/2010, aveva ritenuto legittimo l'affidamento del servizio senza necessità di contratto scritto; successivamente, però, con sentenza del 2014 aveva rigettato la domanda, valorizzando la mancanza di un contratto scritto sottoscritto da entrambe le parti e ritenendo applicabili le regole sulle ordinanze di somma urgenza e sulla responsabilità dell'amministratore o funzionario. In appello il consorzio ha dedotto che la questione della necessità del contratto scritto era già coperta da giudicato interno per effetto del provvedimento del 2010, da considerarsi sentenza non definitiva ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., non impugnata. In via subordinata ha sostenuto che, comunque, la legge regionale Campania n. 10 del 1993 avrebbe fondato il rapporto e reso non necessaria la forma scritta, richiamando anche precedenti tra le stesse parti e la sequenza degli atti amministrativi del 1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo applicabile il principio dell'apparenza e qualificando il provvedimento del 2/3/2010 come ordinanza istruttoria, non come sentenza non definitiva, poiché il testo era internamente contraddittorio: da un lato conteneva statuizioni decisorie su giurisdizione e preliminari, dall'altro era espressamente qualificato come "ordinanza" e disponeva la rimessione sul ruolo con CTU. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo sussistente il giudicato esterno alla luce della precedente decisione di legittimità n. 4852/2019 tra le stesse parti, che aveva già riconosciuto il diritto del consorzio a far valere il credito nei confronti del comune in relazione al medesimo rapporto e alla medesima obbligazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama la distinzione tra sentenza non definitiva e ordinanza endoprocessuale; tuttavia, nel caso concreto, prevale il principio dell'apparenza e la qualificazione espressa del provvedimento come ordinanza impedisce di trattarlo come sentenza non definitiva ai fini dell'impugnazione.

  • art. 2909 c.c.

    È invocato come norma sul giudicato interno/esterno, ma la Corte accoglie la censura solo quanto al giudicato esterno formatosi tra le stesse parti per effetto della precedente pronuncia di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per l'omesso esame di un fatto decisivo nella censura subordinata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo nel testo della tassonomia delle norme processuali/probatorie, ma non come norma decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 1272 c.c.

    È richiamato quale norma sull'accollo liberatorio nel precedente giudicato esterno valorizzato dalla Corte.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per affermare che, in presenza di una contraddizione tra forma e contenuto del provvedimento, deve prevalere il principio dell'apparenza a tutela del diritto di difesa e della certezza dei mezzi di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento endoprocessuale presenta contenuto e qualificazione formale tra loro contraddittori, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione rileva in via decisiva la qualificazione espressa dal giudice e il principio dell'apparenza, in funzione di certezza e tutela del diritto di difesa.
  • Un provvedimento qualificato espressamente come ordinanza, pur se contiene statuizioni su questioni pregiudiziali o preliminari, non può essere automaticamente trattato come sentenza non definitiva se la sua struttura complessiva mostra una funzione istruttoria e di prosecuzione del giudizio.
  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una questione decisiva preclude la nuova decisione del medesimo tema in un diverso giudizio, quando il rapporto e il punto già deciso risultino identici e rilevanti nel successivo processo.
  • La deduzione della mancata impugnazione di un provvedimento presuppone una corretta qualificazione del suo contenuto decisorio; in caso di provvedimento ambiguo o contraddittorio, la parte può fare affidamento sulla sua veste formale per individuare l'eventuale necessità dell'impugnazione immediata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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