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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03437/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500 di multa per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 526 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avesse fondato il proprio convincimento su una relazione della Legione Carabinieri Puglia non presente nel fascicolo del pubblico ministero, contenente la quantificazione delle dosi ricavabili, documento usato anche per escludere la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che il giudice di merito non avesse correttamente valutato le prove, che secondo la difesa avrebbero consentito di qualificare la condotta come detenzione per uso personale oppure di applicare l'art. 131-bis c.p., di escludere la recidiva e di concedere la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, osservando che non risultava alcuna eccezione tempestiva in appello sul contenuto del fascicolo del pubblico ministero né l'acquisizione del documento, e che nel giudizio abbreviato opera il principio della decisione allo stato degli atti, con utilizzabilità degli atti legittimamente confluiti nel fascicolo del PM; ha inoltre richiamato il principio della "prova di resistenza", rilevando che il ricorso non si confrontava con le ulteriori ragioni poste a base della decisione sul diniego della particolare tenuità. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico e manifestamente infondato, perché mirava a un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità: la motivazione di appello era coerente nel valorizzare il numero di dosi ricavabili, le modalità di occultamento, il materiale per il confezionamento, l'assenza di elementi per l'uso personale, nonché una precedente condanna per fatti analoghi ai fini di pena, recidiva e diniego della sospensione condizionale. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, confermata in sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La deduzione di violazione processuale è stata ritenuta aspecifica e infondata perché non supportata da tempestiva eccezione e da concreta dimostrazione dell'illegittima acquisizione dell'atto.

  • art. 526 c.p.p.

    È stato ritenuto non applicabile nel giudizio abbreviato come parametro per escludere l'utilizzo di atti legittimamente confluiti nel fascicolo del PM, in assenza di tempestiva eccezione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    I motivi di violazione di legge e vizio di motivazione sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 442, comma 1-bis, c.p.p.

    Nel giudizio abbreviato opera la decisione allo stato degli atti, con utilizzabilità di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha escluso il vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, ritenendo che la decisione di merito fosse sorretta da ulteriori elementi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    Richiamata quale base per aumentare, oltre il massimo, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, il ricorrente che contesti l'utilizzazione di un atto o la sua presenza nel fascicolo del pubblico ministero deve aver sollevato tempestiva eccezione nel grado di merito; in difetto, la doglianza è aspecifica e non consente di censurare in cassazione la decisione fondata su atti del fascicolo.
  • La deduzione di inutilizzabilità o nullità di una prova deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare l'incidenza concreta dell'eventuale espunzione dell'elemento probatorio, secondo il criterio della prova di resistenza.
  • Nel giudizio abbreviato vige il principio della decisione allo stato degli atti: sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, e non opera, come nel dibattimento, un autonomo divieto di utilizzazione di prove non formate in quella sede.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né una diversa lettura dei dati processuali; il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica della coerenza logica e della tenuta argomentativa della motivazione.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto e della valutazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito può valorizzare complessivamente la quantità di sostanza, le modalità di occultamento, la presenza di strumenti per il confezionamento, l'assenza di indici di uso personale e i precedenti specifici dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioIntercettazioniProveImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della provaOnere della prova

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