L.R. Toscana 56/2024
Riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Modifiche alla l.r. 43/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 43/2004 sulla governance delle aziende pubbliche di servizi alla persona: rivede composizione e poteri del consiglio di amministrazione, uniforma le cause di inconferibilità/incompatibilità al d.lgs. 39/2013, innalza la soglia per il collegio dei revisori a 10 milioni e rende obbligatoria l’affidazione della gestione al direttore. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Riordino dell’assetto organizzativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona
Riordino dell’assetto organizzativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona
La legge regionale Toscana 4 dicembre 2024, n. 56 interviene sulla l.r. 43/2004 per riorganizzare la disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona, con particolare riguardo agli organi di governo, ai revisori e alla gestione amministrativa. La disciplina è vigente nel solo ambito della Regione Toscana.
Modifiche allo statuto e alla disciplina dell’organo di amministrazione
Viene eliminato, nell’articolo 15 della l.r. 43/2004, il riferimento alla clausola “qualora previsto” relativo alla lettera c) del comma 1. La modifica incide quindi sulla formulazione statutaria dell’assetto organizzativo delle aziende, in coerenza con il nuovo riordino.
Consiglio di amministrazione: composizione e funzioni
Il consiglio di amministrazione è confermato come organo di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’azienda pubblica di servizi alla persona. La composizione è ora espressamente alternativa tra tre o cinque amministratori, secondo il modello previsto dalla legge.
Se il consiglio è composto da tre membri:
- due sono nominati dal comune in cui l’azienda ha la sede legale;
- uno è nominato dai fondatori, dai loro discendenti o da soggetti rappresentativi degli interessi originari dei fondatori; in mancanza, secondo quanto previsto dallo statuto.
Se il consiglio è composto da cinque membri:
- tre sono nominati dal comune della sede legale;
- due sono nominati dai fondatori, dai loro discendenti o da soggetti rappresentativi degli interessi originari dei fondatori; in mancanza, secondo lo statuto.
Se l’azienda ha tra i propri organi l’assemblea, il consiglio è sempre di cinque membri:
- tre nominati dal comune;
- uno nominato dai fondatori o soggetti equiparati;
- uno designato dall’assemblea.
Tra le funzioni del consiglio rientrano, in particolare, l’elezione del presidente, la nomina del direttore, la definizione di obiettivi e programmi, l’assegnazione delle risorse, l’approvazione dei bilanci e del conto economico, le decisioni su acquisto e dismissione di immobili, la verifica dei risultati e l’adozione di modifiche statutarie e regolamentari.
Inconferibilità e incompatibilità degli amministratori
Le cause di inconferibilità e incompatibilità per il presidente e per i componenti del consiglio di amministrazione sono ricondotte integralmente alla disciplina del d.lgs. 39/2013. La legge regionale non introduce un regime autonomo, ma rinvia alla normativa statale in materia di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico.
Collegio dei revisori: soglia dimensionale e requisiti
La soglia economica che rileva per la disciplina del collegio dei revisori viene elevata da 2.000.000,00 euro a 10.000.000,00 euro, sia nel comma 1 sia nel comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 43/2004. Inoltre, per la nomina dei revisori, il riferimento professionale viene aggiornato al registro nazionale dei revisori legali e delle società di revisione previsto dal d.lgs. 39/2010.
Gestione dell’azienda e ruolo del direttore
La gestione dell’azienda pubblica di servizi alla persona e la relativa attività amministrativa non sono più rimesse a una scelta statutaria legata alle dimensioni dell’ente: la legge dispone ora in modo diretto che esse siano affidate al direttore. Ne deriva un rafforzamento della centralità della figura dirigenziale nella conduzione operativa dell’azienda.
Regime finanziario
È prevista una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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