L.R. Toscana 57/2024
Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana la trasformazione digitale, la RTRT, il SIR, l’IA, la cybersicurezza e la governance dei dati, definendo ruoli regionali e strumenti di coordinamento. Abroga la l.r. 1/2004 e gran parte della l.r. 54/2009, sostituendo la disciplina del sistema statistico regionale. Finanziamento a valere su stanziamenti già iscritti nel bilancio 2024-2026.
Innovazione digitale regionale, cittadinanza digitale, RTRT e SIR; modifiche alla l.r. 54/2009
Disciplina dell’innovazione digitale e tutela della cittadinanza digitale in Toscana
La legge regionale toscana del 9 dicembre 2024, n. 57, riordina la governance dell’innovazione digitale nel territorio regionale, disciplina la rete telematica regionale toscana (RTRT), il sistema informativo regionale (SIR), la governance dei dati, l’intelligenza artificiale e la cybersicurezza. Integra inoltre la disciplina del sistema statistico regionale e modifica la l.r. 54/2009.
Ambito di applicazione e soggetti destinatari
La disciplina si applica alla Regione, agli enti dipendenti, agli enti di diritto privato controllati dalla Regione e agli enti e aziende del servizio sanitario regionale. Si estende anche, nei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell’autonomia organizzativa, agli enti locali toscani, ai loro enti e organismi dipendenti o strumentali, agli organismi privati da essi controllati e, mediante convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati che utilizzino i servizi digitali regionali.
Oggetto e fonti di integrazione
La legge regola:
- l’attuazione del processo di trasformazione digitale in un quadro di cooperazione istituzionale;
- la RTRT come struttura stabile di coordinamento della transizione digitale;
- il SIR e i servizi digitali messi a disposizione dalla Regione. Per quanto non disciplinato, incluse le definizioni, si applicano le norme regionali, nazionali ed europee vigenti.
Principi generali dell’azione regionale
L’azione regionale deve perseguire sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, interoperabilità, valorizzazione del patrimonio informativo, standard aperti, qualità e sicurezza dei dati, riuso delle componenti, accessibilità e inclusione, promozione delle competenze digitali e contenimento del divario tecnologico. La legge valorizza inoltre l’efficienza organizzativa, la sostenibilità dei servizi e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati del territorio.
Ruolo della Regione e leve operative
La Regione svolge funzioni di impulso, coordinamento e gestione delle infrastrutture e delle piattaforme digitali, promuove l’integrazione con gli standard nazionali ed europei, definisce metodologie di progettazione e sviluppo dei sistemi informativi, cura la rete telematica regionale e sostiene l’adozione di software open source, il riuso e il cloud per ridurre il lock-in tecnologico. Promuove anche regole d’uso affidabile dell’IA, la transizione ecologica dei servizi digitali, la formazione delle competenze e la protezione dei nomi a dominio istituzionali.
Ambiti strategici della transizione digitale
Sono considerati strategici: cybersicurezza della rete regionale, infrastrutture digitali e datacenter regionali, reti di telecomunicazioni, rete dei responsabili per la transizione digitale, diffusione delle competenze digitali e tecnologie basate su IA. La Regione coordina su tali ambiti il presidio, il monitoraggio e lo sviluppo, anche con il supporto del Consorzio Metis e in raccordo con ACN, CSIRT Italia, università ed enti di ricerca.
Intelligenza artificiale e sperimentazione
La Regione promuove formazione, sviluppo e adozione responsabile dell’IA, nel rispetto di trasparenza, etica, non discriminazione, responsabilità, accessibilità e protezione dei dati. La Giunta definisce le modalità di impiego per i servizi amministrativi regionali. Sono previsti contesti controllati di sperimentazione e, per le competenze regionali, regulatory sandboxes per testare tecnologie innovative, con specifiche linee guida della Giunta.
Governance dei dati e patrimonio informativo pubblico
La legge istituisce una governance dei dati basata su indirizzi operativi e linee guida della Giunta, con ecosistemi di dati erogati in cloud e nel rispetto della sicurezza informatica e della privacy. La Regione promuove l’integrazione dei flussi informativi nazionali e il riuso del patrimonio informativo pubblico, eliminando duplicazioni e favorendo servizi integrati.
RTRT: composizione, partecipazione e funzioni
La RTRT è il modello organizzativo stabile di cooperazione tra Regione, enti regionali, aziende sanitarie pubbliche e soggetti locali aderenti. Partecipano con convenzione Città metropolitana di Firenze, province, comuni e unioni di comuni; altri soggetti possono essere ammessi con forme particolari di partecipazione. L’assemblea approva annualmente le linee di indirizzo; la direzione tecnico-operativa predispone gli atti tecnici e gli schemi di convenzione; la segreteria assicura supporto organizzativo. Le attività sono gratuite e senza oneri.
Consorzio Metis
La Regione mantiene la partecipazione al Consorzio Metis, a condizione che il capitale sia totalmente pubblico, che il consorzio svolga servizi strumentali coerenti con la legge e che lo statuto assicuri il controllo regionale. Il consorzio può operare sugli ambiti strategici digitali e sulla sperimentazione tecnologica; la Regione può conferirgli o trasferirgli beni.
Sistema informativo regionale (SIR)
Il SIR è il sistema unitario del patrimonio informativo regionale e degli enti dipendenti, finalizzato a qualità, coerenza e interoperabilità dei dati. La Giunta ne disciplina funzionamento, governance e competenze; Regione ed enti dipendenti non devono attivare nuovi sistemi se quelli esistenti nel SIR possono essere utilizzati o ampliati. Sono previste attività formative per il personale.
Attuazione, centri di competenza e amministrazione digitale
La direzione regionale competente cura l’attuazione della legge e il supporto ai soggetti destinatari. La Giunta può istituire centri di competenza, anche cofinanziati, per ricerca, innovazione e trasferimento di conoscenze alla PA. La legge prevede anche sperimentazioni regolatorie controllate per innovazione digitale, IA e cybersicurezza.
Modifiche alla l.r. 54/2009 e sistema statistico regionale
La legge riscrive la disciplina del sistema statistico regionale, sopprime i riferimenti al previgente sistema informativo, modifica il preambolo e sostituisce gli articoli relativi all’ufficio di statistica regionale, al programma statistico regionale e all’obbligo di fornire dati statistici. Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le persone fisiche devono fornire i dati richiesti; la mancata collaborazione può comportare, per certe statistiche connesse a contributi regionali, sospensione o revoca dei finanziamenti.
Abrogazioni ed efficacia finanziaria
Sono abrogate la l.r. 1/2004 e gran parte della l.r. 54/2009 (articoli da 1 a 27 e da 36 a 44). La legge non comporta nuovi o maggiori oneri: gli interventi sono finanziati con risorse già stanziate nel bilancio 2024-2026. I successivi oneri saranno coperti con legge di bilancio.
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