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Legge

L.R. Toscana 54/2024

Proroga dell’ufficio comune per l’esercizio in via transitoria delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998.

Normativa regionaleL.R. Toscana 54/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana proroga al 31 dicembre 2026 l’uso dell’ufficio comune e del tavolo tecnico per le funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati, e aggiorna la l.r. 25/1998 su piano regionale e interventi edilizi nei siti contaminati. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT e non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

Proroga del regime transitorio per le funzioni provinciali e metropolitane in materia di bonifica dei siti inquinati e manutenzione della l.r. Toscana 25/1998

Proroga del transitorio e manutenzione della disciplina sui siti inquinati

La legge regionale Toscana 2 dicembre 2024, n. 54 interviene sulla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 in due direzioni: da un lato proroga alcuni termini del regime transitorio relativo alle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati; dall’altro adegua la disciplina regionale a seguito di impegni assunti con il Governo, con specifici ritocchi agli articoli 13 e 13 bis della l.r. 25/1998.

Proroga dell’ufficio comune per le funzioni in materia di bonifica

Il termine entro il quale le province e la Città metropolitana possono avvalersi dell’ufficio comune per l’esercizio in via transitoria delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026. La proroga estende quindi di due anni il periodo transitorio già previsto dalla normativa regionale.

Proroga del tavolo tecnico di coordinamento

È prorogato anch’esso al 31 dicembre 2026 il termine di operatività del tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati. La norma mantiene così attiva, per il medesimo arco temporale, la struttura di raccordo prevista dalla l.r. 25/1998.

Aggiornamenti sul Piano regionale e sulla disciplina degli interventi nei siti contaminati

La legge modifica la disciplina degli effetti del Piano regionale prevista dall’articolo 13 della l.r. 25/1998, precisando che il sito attivato ai sensi del titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006 può essere inserito nella sezione a) oppure nella sezione b), e non solo nella sezione b). Analoga correzione viene introdotta per la disciplina degli interventi edilizi ammessi dall’articolo 13 bis, che ora si riferisce ai siti attivati ai sensi del titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006, inseriti nella sezione a) oppure nella sezione b).

Regime finanziario ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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