L.R. Toscana 52/2024
Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 52/2024 modifica la disciplina sulla cremazione dei resti mortali già sepolti o tumulati. Consente la cremazione senza il certificato previsto dalla l. 130/2001, disciplina le cremazioni dopo il turno ordinario o in caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie e prevede la preventiva comunicazione alla USL. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Cremazione di resti mortali già sepolti o tumulati e relativo affidamento
Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati
La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, la cremazione dei resti mortali già inumati o tumulati e aggiorna la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 in materia di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri. L’intervento è mirato a semplificare le operazioni di cremazione e a coordinare gli adempimenti con la normativa statale di riferimento.
Disciplina della cremazione dei resti mortali
La cremazione dei resti mortali può essere effettuata senza che sia necessario acquisire il certificato previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 130/2001. La norma conferma quindi una procedura semplificata per i casi di cremazione dei resti mortali già sepolti o tumulati.
Casi in cui la cremazione può essere eseguita
La disciplina riguarda due ipotesi principali:
- resti mortali sottoposti a cremazione a seguito del completamento del prescritto turno di rotazione;
- resti mortali da esumazioni o estumulazioni straordinarie.
Nel primo caso la cremazione è effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 130/2001. Nel secondo caso si applica l’articolo 83, comma 1, del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 285/1990.
Adempimenti per esumazioni ed estumulazioni straordinarie
Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall’articolo 83 del d.P.R. 285/1990 devono essere comunicate preventivamente dal comune all’azienda unità sanitaria locale competente. Se nel corso delle operazioni emergono problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l’azienda USL invia personale medico per gli interventi del caso.
Regime economico
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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