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Legge

L.R. Toscana 55/2024

Misure per il contrasto alla povertà energetica.

Normativa regionaleL.R. Toscana 55/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce, in Regione, un contributo di solidarietà energetica finanziato con i crediti GSE ceduti alla Regione dai soggetti pubblici beneficiari di contributi UE in conto capitale. Destinatari sono residenti con ISEE fino a 9.530 euro, intestatari di utenze elettriche. La Giunta disciplina modalità e criteri; il contributo annuo è di 150 euro, nei limiti delle risorse disponibili.

Misure regionali contro la povertà energetica

Misure regionali per il contrasto alla povertà energetica

La legge disciplina, per la sola Regione indicata nell’intestazione, un sistema di sostegno fondato sulla cessione alla Regione dei crediti energetici maturati presso il GSE e sulla successiva erogazione di un contributo di solidarietà energetica a favore dei nuclei familiari in condizione di bisogno.

Nozione di povertà energetica

Ai fini della legge, la povertà energetica ricorre quando gli utenti:

  • non sono in grado di accedere a servizi o prodotti energetici essenziali;
  • sostengono costi di fatturazione dell’energia elettrica che incidono in modo elevato sul reddito;
  • sono costretti a ridurre il consumo di energia in misura tale da incidere negativamente su salute e benessere. La definizione è dichiaratamente coerente con la raccomandazione (UE) 2023/2407 e con la direttiva (UE) 2023/1791.

Soggetti pubblici beneficiari e meccanismo di compartecipazione

La legge si rivolge ai soggetti pubblici beneficiari di contributi in conto capitale superiori al 50% nell’ambito dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali UE. Tali soggetti, a pena di decadenza dal beneficio, devono attivare con il GSE uno dei seguenti meccanismi:

  • scambio sul posto;
  • ritiro dedicato;
  • altri meccanismi di incentivo di cui all’articolo 9 del d.lgs. 199/2021, se compatibili con la normativa vigente.

Sempre a pena di decadenza, essi devono cedere alla Regione i crediti maturati presso il GSE in misura corrispondente alla quota di contributo pubblico ricevuta, secondo quanto risulta dal decreto di concessione e dalla convenzione con l’amministrazione regionale. È comunque possibile cedere l’intero ammontare dei crediti. L’obbligo di cessione si estingue dopo venti anni di vita dell’impianto, salvo la possibilità di dismissione anticipata se prevista dal bando attuativo della misura.

La legge ammette inoltre la partecipazione di soggetti privati, che possono contribuire al sostegno delle misure di contrasto alla povertà energetica indipendentemente da altre forme di contributo regionale.

Contributo di solidarietà energetica: destinatari e requisiti

I crediti ceduti alla Regione sono destinati a finanziare un contributo di solidarietà energetica riservato a soggetti che possiedano cumulativamente questi requisiti:

  • residenza e iscrizione anagrafica nel territorio regionale;
  • intestazione di utenze di energia elettrica;
  • appartenenza a un nucleo familiare con ISEE in corso di validità non superiore a 9.530 euro.

Criteri di assegnazione e importo

Il contributo è riconosciuto secondo l’ordine cronologico delle domande fino a esaurimento delle risorse annualmente stanziate. Può essere riconosciuto un solo contributo per anno ai soggetti presenti nell’elenco dei beneficiari. Per gli anni successivi al primo, costituisce criterio di priorità:

  • il non aver mai ricevuto il contributo;
  • in subordine, l’averlo ricevuto un numero minore di volte. L’importo del contributo annuale è fissato in 150 euro.

Modalità attuative affidate alla Giunta regionale

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire, d’intesa con il GSE:

  • le modalità di cessione dei crediti di cui alla disciplina regionale;
  • i meccanismi di incentivo attivabili nel rispetto della normativa vigente.

Con successivi atti, la Giunta stabilisce anche:

  • le modalità con cui i cittadini presentano le istanze, con eventuale documentazione da allegare;
  • le modalità di verifica dei requisiti, la formazione dell’elenco annuale dei beneficiari e le forme di pubblicità e trasparenza;
  • le tempistiche e le frequenze di erogazione, in coerenza con i tempi di cessione dei crediti da parte del GSE e nel rispetto della disciplina generale.

Gestione della misura e copertura dei costi

Per la gestione del contributo, la Giunta può affidarsi direttamente a una propria società in house, nel rispetto della normativa statale e regionale e previa verifica dei presupposti previsti dalla disciplina vigente. I costi di gestione sono coperti con i crediti ceduti e incassati, nei limiti del 5% massimo su base annua.

Regime finanziario

La legge è qualificata come a invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le maggiori entrate derivanti dalla cessione dei crediti sono iscritte, al momento dell’effettivo incasso, tra le entrate extra-tributarie del bilancio regionale e destinate al finanziamento del contributo e delle spese di gestione, con vincolo di destinazione sulla Missione 17, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione regionale.

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