L.R. Toscana 51/2024
Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce in Toscana un piano triennale annualmente aggiornato per gli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e un procedimento semplificato, tramite conferenza di servizi, per approvare opere di interesse pubblico e rilevanza strategica. La determinazione conclusiva può variare gli strumenti urbanistici e vale anche come vincolo preordinato all’esproprio, nel rispetto di VAS, VIA e PIT paesaggistico. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Procedimento semplificato per l’approvazione di opere strategiche su immobili del patrimonio regionale toscano
Procedimento semplificato per opere strategiche sul patrimonio immobiliare regionale
La legge regionale della Toscana disciplina la programmazione degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e introduce una procedura accelerata per l’approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili della Regione. L’obiettivo è rendere più rapido il coordinamento tra programmazione patrimoniale, urbanistica e realizzazione degli interventi.
Piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale predispone, con deliberazione, il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale. Il piano indica gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento e deve restare coerente con la disciplina urbanistica regionale richiamata dalla legge.
Nel piano è incluso anche l’elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica da realizzare sugli immobili regionali, che costituisce il presupposto per l’attivazione del procedimento speciale previsto dalla legge.
La programmazione triennale deve inoltre essere:
- coerente con il programma triennale delle opere pubbliche previsto dal codice dei contratti pubblici;
- aggiornata annualmente mediante l’elenco annuale previsto dalla stessa disciplina statale.
Opere di interesse pubblico e rilevanza strategica
La legge qualifica come opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica quelle inerenti al patrimonio immobiliare regionale che siano dirette almeno a una delle seguenti finalità:
- migliorare efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi a cittadini e imprese;
- ottimizzare l’impiego delle risorse umane e finanziarie e migliorare l’interoperabilità delle strutture che erogano servizi pubblici;
- rendere più efficiente il funzionamento degli immobili regionali e ridurre costi e manutenzione.
Procedimento di approvazione mediante conferenza di servizi
Se per realizzare un’opera inserita nel piano triennale sono necessarie variazioni, perfezionamenti, integrazioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi indetta dalla Regione approva il progetto dell’opera e produce direttamente gli effetti urbanistici necessari.
In particolare, la determinazione conclusiva:
- approva il progetto;
- costituisce variazione, perfezionamento, integrazione o adeguamento degli strumenti urbanistici;
- vale anche ai fini della localizzazione dell’opera;
- assicura la conformità urbanistica e territoriale dell’intervento;
- risolve interferenze e prevede le relative opere mitigatrici e compensatrici.
La procedura si svolge nel quadro della legge generale sul procedimento amministrativo e nel rispetto della disciplina di settore richiamata dalla norma.
Effetti espropriativi e partecipazione degli interessati
L’approvazione del progetto comporta anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Per garantire la partecipazione procedimentale, la Regione deve assicurare il coinvolgimento degli interessati secondo le regole previste dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Pubblicità dell’avvio e osservazioni
L’indizione della conferenza di servizi deve essere resa nota:
- sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
- sul sito istituzionale della Regione;
- sugli albi pretori dei comuni interessati.
Dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale decorre un termine di 30 giorni entro il quale i soggetti interessati possono presentare osservazioni. Le osservazioni sono esaminate e controdedotte in sede di conferenza di servizi.
La determinazione conclusiva deve pronunciarsi motivatamente sulle osservazioni entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione.
Efficacia degli effetti urbanistici e coordinamento con la pianificazione territoriale
Le variazioni e gli adeguamenti degli strumenti urbanistici diventano efficaci, senza ulteriori adempimenti, quando la determinazione conclusiva del procedimento diventa efficace.
Tale efficacia opera nel rispetto di:
- normativa statale e regionale in materia di VAS;
- normativa statale e regionale in materia di VIA;
- Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT) della Toscana.
La determinazione conclusiva è comunicata agli enti interessati per l’adeguamento dei rispettivi atti.
Regime economico-finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Ambito territoriale e attualità della disciplina
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Toscana e il suo patrimonio immobiliare. Non emerge un limite temporale di efficacia: la legge introduce una disciplina stabile di programmazione e approvazione dei progetti, applicabile agli interventi futuri inseriti nel piano triennale.
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