Sentenza del 04/02/2016 n. 1058 - Comm. Trib. Prov. Milano
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Sussiste - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa misura cautelare non è stata concessa. Sebbene fosse riconosciuto il fumus boni iuris, l'Ufficio non ha dimostrato il periculum in mora con elementi concreti, come cessioni, alienazioni o altri atti di disposizione dei beni. La sola fraudolenza del meccanismo evasivo non è sufficiente. Inoltre, considerata l'esiguità della pretesa fiscale, i debitori potevano presumibilmente adempiere con i mezzi ordinari, anche mediante eventuali rateazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha chiesto il sequestro conservativo per garantire la riscossione di una pretesa fiscale, deducendo la probabile fondatezza del credito (fumus boni iuris) e la natura fraudolenta del meccanismo evasivo quale presunto rischio per la garanzia patrimoniale. La questione decisiva riguardava però la prova del periculum in mora, cioè del concreto e attuale pericolo che i contribuenti disperdessero o rendessero insufficienti i propri beni aggredibili.
Massime di principio
- Per ottenere un sequestro conservativo a tutela di un credito tributario devono essere provati entrambi i presupposti: il fumus boni iuris, relativo alla probabile fondatezza della pretesa, e il periculum in mora, relativo al concreto rischio di perdita della garanzia patrimoniale.
- La gravità o fraudolenza della condotta evasiva può contribuire a dimostrare il fumus, ma non sostituisce la prova autonoma del periculum in mora.
- Il pericolo deve risultare da circostanze specifiche e attuali, quali vendite, donazioni, trasferimenti, occultamento di beni, diminuzione patrimoniale o altri atti idonei a compromettere la riscossione.
- In presenza di un debito di importo contenuto e di un patrimonio apparentemente sufficiente, la possibilità di pagamento ordinario o di rateizzazione può escludere il periculum in mora.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di allegare e dimostrare concretamente il rischio cautelare; non è sufficiente invocare in modo generico l'esistenza dell'evasione o della pretesa fiscale.
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