Sentenza n. 16092/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento a) della determinazione del Sostituto del Direttore Generale dell'AIFA n. 48 del 10.2.2023, pubblicata in GURI, Serie Generale n. 43 del 20.2.2023, nonché sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 21.2.2023, recante “Aggiornamento della Nota AIFA 96 di cui alla determinazione AIFA n. 1533 del 22 ottobre 2019”; b) della “Nota AIFA 96 aggiornata”, parte integrante del provvedimento sub a), pubblicata in data 21.2.2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nella sezione Note AIFA al link https://www.aifa.gov.it/web/guest/elenco-note-aifa, unitamente al relativo allegato 1 recante “Guida alla misurazione della 25(OH)D e alla successiva prescrizione della Vitamina D”; c) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, inclusi in particolare: c1) le Schede “Vitamina D – Cittadino” e “Vitamina D – Operatore Sanitario”, contenenti il materiale informativo reso disponibile dall'AIFA e rivolto, rispettivamente, al cittadino e all'operatore sanitario, nonché le “FAQ - Farmaci a base di Vitamina D” pubblicate sul sito istituzionale di AIFA all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-sui-farmaci-a-base-di-vitamina-d, come aggiornate al 21.2.2023, ed il relativo documento “Vitamina D – Lo sapevi che?” pubblicato nella medesima pagina web sopra indicata; c2) se ed in quanto atti presupposti, il parere della CTS dell'AIFA del 11-13 gennaio 2023, che ha aggiornato la Nota AIFA 96 alla luce delle attuali informazioni tecnico-scientifiche, e la delibera n. 3 del 23.1.2023 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del Direttore Generale, concernente l'approvazione dell'aggiornamento della Nota AIFA n. 96, entrambi richiamati nella determina sub a) ma non conosciuti dalla ricorrente; c3) se ed in quanto atto presupposto, ove occorrer possa, la precedente determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. 1533 del 22.10.2019, pubblicata in GURI Serie Generale n. 252 del 26.10.2019, recante “Istituzione della Nota AIFA 96 relativa alla prescrizione, a carico del SSN, dei farmaci indicati per la prevenzione ed il trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto (>18 anni)”, e relativo allegato recante Nota 96, e la successiva determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. 1630 del 30.10.2019, pubblicata in GURI Serie Generale n. 258 del 4.11.2019, recante “Integrazione alla determina n. 1533 del 22 ottobre 2019, riferita alla istituzione della Nota AIFA 96 relativa alla prescrizione, a carico del SSN, dei farmaci indicati per la prevenzione ed il trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto (>18 anni)”, nonché i verbali della CTS dell'AIFA nn. 11 del 7.6.2019, n. 14 dell'1.10.2019 e n. 15 del 14.10.2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla sua coltivazione, senza esaminare nel merito le censure contro l'aggiornamento della Nota AIFA 96. Ha compensato integralmente le spese di lite, anche in ragione della definizione in rito.
Atto impugnato: Determinazione AIFA n. 48 del 10 febbraio 2023 di aggiornamento della Nota AIFA 96, con la Nota aggiornata, la guida alla misurazione della 25(OH)D, i materiali informativi e gli atti presupposti indicati nel ricorso
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione AIFA n. 48 del 10 febbraio 2023 e degli atti connessi, con cui è stata aggiornata la Nota AIFA 96 relativa alla prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci per la prevenzione e il trattamento della carenza di vitamina D negli adulti. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Con memoria del 7 settembre 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del medesimo;
Il ricorso diviene improcedibile quando, dopo la sua proposizione, viene meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo va dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse della parte ricorrente alla sua coltivazione; in tal caso il giudice definisce il giudizio in rito senza esaminare le censure di merito.
Come è indicizzato
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