Tribunale, Sentenza T-201/21
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 14 June 2023. — Covington & Burling and Bart Van Vooren v European Commission. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Standing Committee for Plants, Animals, Food and Feed – Individual positions of the Member States – Refusal to grant access – Article 4(3) of Regulation No 1049/2001 – Exception relating to protection of the decision-making process – Comitology – Regulation (EC) No 1925/2006. — Case T-201/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla in parte il diniego della Commissione di concedere accesso ai voti individuali degli Stati membri nel comitato PAFF, relativi alla procedura che ha portato al regolamento (UE) 2021/468. Pur riconoscendo che tali voti rientrano, in linea di principio, nell’eccezione per la tutela del processo decisionale, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia dimostrato in modo concreto il rischio di grave pregiudizio richiesto dall’art. 4, par. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. Le norme sulla comitologia e sulla riservatezza dei lavori dei comitati non possono, da sole, prevalere sul diritto di accesso previsto dal regolamento n. 1049/2001.
Accesso ai documenti e segretezza dei voti individuali degli Stati membri in una procedura di comitologia: limiti dell’eccezione per la tutela del processo decisionale ex art. 4, par. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001
La questione giuridica
Se i documenti contenenti i voti individuali degli Stati membri espressi nel comitato PAFF, nell’ambito di una procedura di comitologia relativa all’adozione di un regolamento della Commissione, possano essere sottratti all’accesso pubblico sulla base dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale di cui all’art. 4, par. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001; e, in particolare, se il quadro normativo sulla comitologia e le regole di procedura dei comitati bastino da soli a dimostrare un rischio di grave pregiudizio al processo decisionale.
Principio di diritto
L’eccezione di cui all’art. 4, par. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 può applicarsi anche a documenti contenenti i voti individuali degli Stati membri espressi in un comitato di comitologia, perché tali voti sono atti preparatori e parte delle deliberazioni rilevanti per il processo decisionale della Commissione; tuttavia il solo fatto che il quadro comitologico e le regole di procedura dei comitati prevedano riservatezza non basta, da solo, a giustificare il diniego di accesso. La Commissione deve dimostrare, con elementi concreti e specifici riferiti al caso, che la divulgazione arrecherebbe un pregiudizio grave e ragionevolmente prevedibile al processo decisionale; in mancanza di tale dimostrazione, il diniego va annullato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (CE) n. 1925/2006
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006
- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 1925/2006
- Regolamento (UE) n. 182/2011
- Articolo 9 del regolamento (UE) n. 182/2011
- Articolo 10 del regolamento (UE) n. 182/2011
- Decisione 1999/468/CE
- Articolo 5a della decisione 1999/468/CE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Accesso ai documenti relativi ai voti degli Stati membri nel PAFF Committee
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex art. 263 TFUE proposto da Covington & Burling LLP e dal sig. Bart Van Vooren contro il diniego della Commissione europea di accesso a documenti relativi ai voti espressi da 22 Stati membri nel Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF Committee), nell’ambito di una procedura di comitologia culminata nell’adozione del regolamento (UE) 2021/468.
Fatti e procedimento
Gli interessati avevano chiesto l’accesso ai documenti contenenti le posizioni di voto degli Stati membri favorevoli al progetto di regolamento che modificava l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, relativo alle specie botaniche contenenti derivati idrossiantracenici. La Commissione aveva inizialmente negato l’accesso e, con decisione confermativa del 7 aprile 2021, aveva confermato il rifiuto invocando l’eccezione di cui all’art. 4, par. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001; per i dati personali contenuti nei documenti aveva inoltre richiamato l’art. 4, par. 1, lett. b), dello stesso regolamento.
Questioni preliminari di ricevibilità
Il Tribunale dichiara non più necessario statuire sulla domanda relativa al diniego implicito del 12 marzo 2021, poiché esso è stato sostituito dalla decisione confermativa espressa. Riconosce invece la ricevibilità del ricorso sia per il sig. Van Vooren sia per lo studio Covington & Burling LLP, poiché entrambi risultano destinatari della decisione confermativa. Reputa invece inammissibile la richiesta di ordinare alla Commissione di concedere immediatamente l’accesso, poiché il giudice dell’Unione, in sede di legittimità, può solo controllare la legalità dell’atto impugnato e non impartire ordini alle istituzioni.
Quadro normativo rilevante
La controversia si colloca nell’incrocio tra:
- il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti;
- il regolamento (CE) n. 1925/2006, in particolare gli artt. 8 e 14, che disciplinano la procedura per l’inserimento di sostanze nell’allegato III;
- il regolamento (UE) n. 182/2011 sulla comitatologia;
- la decisione 1999/468/CE e, in particolare, il suo art. 5a, ancora rilevante per gli atti di base che vi rinviano.
Ragionamento del Tribunale sull’applicabilità dell’eccezione
Il Tribunale osserva che l’art. 4, par. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 consente di negare l’accesso, anche dopo l’adozione della decisione, ai documenti di uso interno contenenti opinioni nell’ambito di deliberazioni e consultazioni preliminari, purché la divulgazione possa seriamente compromettere il processo decisionale e non vi sia un interesse pubblico prevalente.
Nel caso di specie, ritiene che i voti individuali degli Stati membri nel PAFF Committee siano atti preparatori che incidono sul processo decisionale interno della Commissione, perché costituiscono elementi sui quali la Commissione si fonda per elaborare la propria posizione prima di trasmettere il progetto al Parlamento e al Consiglio. Per questa ragione, tali voti possono rientrare nell’ambito della disposizione invocata dalla Commissione.
Limiti del richiamo al quadro comitologico
Pur riconoscendo che la comitologia comporta regole di funzionamento e di riservatezza, il Tribunale afferma che né il regolamento n. 182/2011 né le Standard Rules of Procedure possono, di per sé, escludere l’accesso pubblico ai documenti contenenti le posizioni individuali degli Stati membri. Tali regole procedurali non possono ampliare le eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001 né rendere automaticamente segrete le posizioni espresse in comitato.
In particolare:
- il fatto che il verbale riassuntivo non riporti le posizioni individuali non incide sul diritto di accesso ai documenti;
- la previsione di riservatezza dei lavori del comitato non elimina la necessità di verificare, caso per caso, se la divulgazione arrechi un pregiudizio serio e concreto al processo decisionale;
- l’art. 9, par. 2, del regolamento n. 182/2011 rinvia comunque al regolamento n. 1049/2001 per l’accesso ai documenti.
Mancata dimostrazione di un pregiudizio grave e concreto
Il Tribunale censura la Commissione perché si è limitata a ragionamenti astratti sulla necessità di preservare la cooperazione e la fiducia reciproca tra Stati membri nelle procedure di comitologia. Tali argomenti presupponevano, in sostanza, che la riservatezza delle posizioni individuali fosse già imposta dal sistema normativo, premessa che il Tribunale respinge.
Di conseguenza, la Commissione non ha fornito elementi concreti e specifici idonei a dimostrare che, nel caso di specie, la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe seriamente e realmente compromesso il processo decisionale. Mancando questo nesso concreto, l’eccezione dell’art. 4, par. 3, secondo comma, non può operare.
Esito e dispositivo
Il Tribunale annulla la decisione confermativa della Commissione nella parte in cui nega l’accesso ai voti individuali dei rappresentanti degli Stati membri sulla base dell’art. 4, par. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. Non è necessario esaminare gli ulteriori motivi, compresa la questione dell’interesse pubblico prevalente e il quinto motivo relativo alla trasparenza e alla legittimazione democratica.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma che, in materia di accesso ai documenti, la riservatezza del contesto comitologico non vale come eccezione automatica. Le istituzioni devono motivare in modo puntuale e caso per caso il rischio di pregiudizio al processo decisionale, anche quando i documenti riguardano voti o posizioni espresse dagli Stati membri in comitati tecnici o di esecuzione.
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