Tribunale, Sentenza T-79/21
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 giugno 2023 (Estratti). — Ryanair DAC e Airport Marketing Services Ltd contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Accordi conclusi con la compagnia aerea Ryanair e la sua società figlia Airport Marketing Services – Servizi di marketing – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Vantaggio – Criterio dell’effettiva necessità – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato. — Causa T-79/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Ryanair e AMS contro la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato alcuni contratti di marketing conclusi con l’APFTE in relazione all’aeroporto di Montpellier. La sentenza chiarisce che la verifica dell’"effettiva necessità" dell’acquisto di beni o servizi rientra nell’applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato e non ne esclude l’operatività. Pur rilevando un errore di diritto nella motivazione della Commissione su tale punto, il Tribunale conclude che la decisione resta valida e conferma la condanna alle spese delle ricorrenti.
Aiuti di Stato: accordi di servizi di marketing conclusi dall’APFTE con Ryanair/AMS e corretta applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato; il Tribunale esamina anche il diritto di accesso al fascicolo e di essere ascoltato.
La questione giuridica
Le ricorrenti contestavano, in sintesi, che la Commissione avesse erroneamente escluso l’applicabilità del criterio dell’operatore privato in economia di mercato, avesse commesso errori di valutazione nel ritenere che i contratti conferissero un vantaggio economico e avesse violato i loro diritti procedurali, in particolare il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di essere ascoltato. La questione centrale era se l’acquisto di servizi di marketing da parte di un organismo pubblico, in assenza di effettiva necessità, potesse integrare un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e se la Commissione avesse correttamente motivato la propria decisione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che la Commissione ha errato nel ritenere inapplicabile il criterio dell’operatore privato in economia di mercato sulla sola base del fatto che l’APFTE agiva come autorità pubblica e che l’acquisto di servizi di marketing non rispondeva a un’effettiva necessità, poiché tali elementi rientrano, semmai, nell’esame del criterio medesimo e non ne escludono l’applicabilità. Tuttavia, tale errore di diritto non ha comportato l’annullamento della decisione nel capo censurato, poiché la Commissione aveva comunque svolto un’analisi sostanziale dell’esistenza di un vantaggio economico; la censura di contraddittorietà della motivazione è respinta perché le ricorrenti erano in grado di comprendere la ragione effettiva della decisione. Nel dispositivo, il ricorso è integralmente respinto e le ricorrenti sono condannate alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Aiuti di Stato e contratti di marketing con Ryanair/AMS
La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso di annullamento proposto da Ryanair DAC e dalla sua società figlia Airport Marketing Services Ltd contro una decisione della Commissione che aveva qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno alcuni contratti di servizi di marketing conclusi dall’APFTE, associazione operante nel contesto dell’aeroporto di Montpellier Méditerranée. La controversia si colloca nel quadro dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e concerne, in particolare, la corretta individuazione del vantaggio economico e l’applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato.
Fatti essenziali e contesto economico
Ryanair è una compagnia aerea irlandese; AMS fornisce soluzioni di marketing e vende spazi pubblicitari sul sito Ryanair. L’APFTE era stata creata nel 2010 su iniziativa della CCIM con il coinvolgimento di enti territoriali pubblici e imprese locali, con lo scopo statutario di promuovere il turismo e lo sviluppo economico del territorio anche mediante contratti di promozione e servizi di marketing. Tra il 2010 e il 2018 l’APFTE aveva concluso con le ricorrenti tre blocchi di contratti di servizi di marketing, ritenuti dalla Commissione uno strumento di sovvenzione dei voli Ryanair da e verso Montpellier.
Procedimento amministrativo e decisione impugnata
La Commissione era stata investita della vicenda a seguito di una denuncia di Air France. Al termine dell’indagine formale, aveva adottato nel 2019 la decisione iniziale, poi rettificata nel 2020, e pubblicata come decisione impugnata. In tale decisione, la Commissione aveva ritenuto che i contratti conferissero un vantaggio economico a Ryanair/AMS e costituissero aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Questioni sollevate nel ricorso
Nel ricorso le società deducevano, tra l’altro, che la Commissione:
- aveva erroneamente escluso l’applicabilità del criterio dell’operatore privato in economia di mercato;
- aveva contraddittoriamente sostenuto, da un lato, l’inapplicabilità di tale criterio e, dall’altro, svolto comunque un esame sul prezzo di mercato e sull’"effettiva necessità" dell’acquisto;
- aveva viziato la propria decisione nella parte in cui aveva concluso per l’esistenza di un vantaggio economico;
- aveva violato i diritti di accesso al fascicolo e di essere ascoltato, richiamando gli articoli 41 e 47 della Carta.
Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato
Il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e la giurisprudenza sul criterio dell’operatore privato, precisando che la valutazione va svolta in base alla natura economica dell’azione statale e non in base agli obiettivi di politica pubblica perseguiti. Viene inoltre richiamata la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, in particolare il passaggio secondo cui possono esistere circostanze eccezionali in cui l’acquisto di beni o servizi da parte di un’autorità pubblica, anche se a prezzi di mercato, non è conforme alle condizioni di mercato. Sono richiamati anche gli articoli 134 e 138 del regolamento di procedura ai fini delle spese.
Ragionamento del Tribunale sul criterio dell’operatore privato
Il Tribunale osserva che il criterio dell’operatore privato in economia di mercato deve essere applicato tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti e prendendo in considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi alla qualità dello Stato come operatore di mercato, escludendo quelli inerenti al potere pubblico. In tale quadro, rileva che il fatto che un’autorità persegua obiettivi di politica regionale non esclude di per sé l’applicabilità del criterio.
Il Tribunale aggiunge che il controllo sull’"effettiva necessità" dell’acquisto di beni o servizi non è una categoria autonoma e separata dal criterio dell’operatore privato: stabilire se uno Stato avesse una necessità effettiva equivale a verificare se un operatore privato in situazione comparabile avrebbe adottato il medesimo comportamento in condizioni normali di mercato. Pertanto, la Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il criterio dell’operatore privato non fosse applicabile in ragione, da un lato, della natura pubblica dell’azione dell’APFTE e, dall’altro, dell’assenza di necessità effettiva dell’acquisto.
Esame della presunta contraddittorietà della motivazione
Pur rilevando l’errore di diritto, il Tribunale esclude che la decisione sia viziata da una contraddizione tale da impedirne la comprensione o da privarla di fondamento giuridico. La Commissione aveva infatti spiegato che l’assenza di effettiva necessità era sufficiente, da sola, a dimostrare il vantaggio economico e aveva esaminato in via subordinata la questione del prezzo di mercato, anche per rispondere agli argomenti difensivi sollevati nel procedimento amministrativo. Secondo il Tribunale, le ricorrenti erano perfettamente in grado di comprendere la reale motivazione della decisione e di contestarla nel merito.
Decisione finale e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione; il Consiglio, interveniente, sopporta le proprie spese. La sentenza conferma quindi l’esito sostanziale della decisione della Commissione, pur riconoscendo un errore di diritto nella motivazione relativa all’inapplicabilità del criterio dell’operatore privato.
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