Tribunale, Sentenza T-585/20
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 14 giugno 2023. — Polwax S.A. contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Mercato a monte della paraffina molle – Mercato a valle delle cere di paraffina – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Assenza di un impegno relativo alla fornitura della paraffina molle – Effetti verticali – Preclusione del mercato a livello dei fattori della produzione. — Causa T-585/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Polwax contro l’autorizzazione della concentrazione Orlen/Lotos. Ha ritenuto corretta la definizione dei mercati della paraffina molle e delle cere di paraffina e ha escluso il rischio di preclusione dell’accesso ai fattori della produzione. Ha inoltre giudicato sufficiente la motivazione della decisione della Commissione e ha condannato Polwax alle spese.
Controllo delle concentrazioni: la Commissione può autorizzare una concentrazione verticalmente integrata senza impegni sulla fornitura di paraffina molle se non emerge una preclusione significativa del mercato a monte e non vi sono effetti anticoncorrenziali rilevanti a valle.
La questione giuridica
Se la decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE l’acquisizione del controllo esclusivo di Grupa Lotos da parte di Orlen sia illegittima per: 1) errata definizione dei mercati rilevanti della paraffina molle e delle cere di paraffina; 2) errata valutazione degli effetti orizzontali e verticali della concentrazione, in particolare quanto al rischio di preclusione dell’accesso alla paraffina molle; 3) insufficiente motivazione della decisione.
Principio di diritto
In materia di concentrazioni, la Commissione può dichiarare compatibile un’operazione verticalmente integrata anche senza impegni specifici sulla fornitura di un input a monte quando, alla luce degli elementi esistenti al momento della decisione, non risulta provata una capacità del nuovo soggetto di precludere in modo significativo l’accesso al mercato a monte né un incentivo concreto a farlo, e l’eventuale contestazione della definizione del mercato o della motivazione deve essere sorretta da indizi seri e pertinenti. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la paraffina molle importata dovesse essere inclusa nel mercato rilevante polacco, che non vi fossero effetti orizzontali apprezzabili e che gli effetti verticali temuti da Polwax non fossero dimostrati; ha quindi respinto il ricorso e confermato la decisione di autorizzazione della concentrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 57 dell’accordo SEE
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza
- Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
- Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
Concentrazione Orlen/Lotos e paraffina molle: annullamento respinto
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Polwax S.A. contro la decisione della Commissione del 14 luglio 2020 che ha autorizzato, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, l’acquisizione del controllo esclusivo di Grupa Lotos S.A. da parte di Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. La controversia ruota attorno agli effetti verticali dell’operazione sul mercato a monte della paraffina molle e sul mercato a valle delle cere di paraffina.
Fatti e svolgimento del procedimento
Polwax produce e commercializza cere di paraffina e prodotti a base di paraffina. Orlen e Lotos sono imprese verticalmente integrate nel settore della raffinazione e dei prodotti correlati; entrambe producono paraffina molle, ma solo Lotos la vende mentre Orlen la impiega nella propria produzione di cere di paraffina. Dopo la notifica dell’operazione nel luglio 2019, la Commissione ha aperto la fase II per seri dubbi di compatibilità e ha poi adottato la decisione impugnata sulla base di impegni assunti da Orlen.
Questioni sollevate
Polwax ha dedotto in sostanza:
- la violazione dell’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 139/2004 per erronea definizione dei mercati rilevanti;
- la violazione delle medesime disposizioni per errata valutazione degli effetti orizzontali e verticali della concentrazione;
- in replica, l’insufficiente motivazione della decisione impugnata. La domanda di perizia formulata dalla ricorrente è stata respinta perché mirava in sostanza a rimettere in discussione le valutazioni della Commissione, e dunque eccedeva l’oggetto dei mezzi istruttori.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 2 del regolamento n. 139/2004, che disciplina la valutazione sostanziale delle concentrazioni;
- gli orientamenti della Commissione sulle concentrazioni orizzontali e non orizzontali;
- la comunicazione sulla definizione del mercato rilevante;
- l’articolo 296 TFUE sulla motivazione. Per le preclusioni verticali, il Tribunale ricorda che occorre verificare cumulativamente capacità, incentivo ed effetto anticoncorrenziale significativo a valle.
Definizione dei mercati rilevanti
Il Tribunale ha respinto la censura relativa al mercato a valle, chiarendo che la decisione impugnata non limitava il mercato alle sole cere di paraffina completamente raffinate, ma riguardava l’insieme delle cere di paraffina, in linea con la prassi decisionale precedente della Commissione. Quanto al mercato a monte, il Tribunale ha ritenuto che Polwax non avesse fornito seri indizi idonei a dimostrare che i diversi tipi di paraffina molle (leggera, media, pesante) non fossero sufficientemente intercambiabili. Ha inoltre confermato che la paraffina molle importata in Polonia doveva essere inclusa nel mercato rilevante, poiché già prima della concentrazione la domanda era soddisfatta anche da importazioni e vi era concorrenza effettiva tra offerta nazionale ed estera.
Effetti orizzontali
Il Tribunale ha escluso che vi fossero effetti orizzontali rilevanti sul mercato della paraffina molle, poiché Orlen non commercializzava la propria produzione di tale prodotto sul mercato. Di conseguenza, non vi era eliminazione di importanti vincoli concorrenziali né rafforzamento di un potere di mercato sulla stessa offerta a monte. È stata anche respinta l’idea che la Commissione avesse omesso di esaminare un ingresso potenziale di Orlen nel mercato, non emergendo una pressione concorrenziale sufficiente prima dell’operazione.
Effetti verticali e preclusione dell’accesso ai fattori della produzione
Sul punto centrale della controversia, il Tribunale ha confermato che la Commissione poteva escludere il rischio di preclusione del mercato a monte della paraffina molle. In particolare:
- la disponibilità di una quota sostanziale dell’offerta di paraffina molle al di fuori dell’entità risultante dalla concentrazione rendeva poco probabile una capacità di preclusione significativa;
- la presenza di importazioni in Polonia e la possibilità per Polwax di approvvigionarsi da fonti alternative deponevano contro la capacità del nuovo soggetto di restringere l’accesso all’input;
- le differenze qualitative, i costi di trasporto e le difficoltà logistiche addotte dalla ricorrente sono stati considerati insufficienti a provare una reale preclusione del mercato in termini di prezzo o qualità. Anche il requisito dell’incentivo è stato escluso: la quota di Orlen nel mercato a valle delle cere di paraffina era modesta, la concorrenza era intensa e una strategia di preclusione avrebbe comportato perdita di profitti a monte senza un vantaggio credibile a valle.
Motivazione della decisione
Il Tribunale ha respinto anche il motivo di difetto di motivazione. Ha precisato che la motivazione va valutata secondo l’articolo 296 TFUE alla luce del contesto normativo e della natura dell’atto. Nel caso di specie, la decisione consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni dell’autorizzazione e al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale. Anche a voler ipotizzare una motivazione non particolarmente esplicita sulla definizione del mercato a monte, ciò non avrebbe comunque comportato l’annullamento, perché la conclusione della Commissione era sorretta da più ragioni autonome.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Polwax e l’ha condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione e dell’interveniente Orlen. La decisione conferma un approccio rigoroso nel sindacato sulle valutazioni economiche della Commissione in materia di concentrazioni e ribadisce l’onere della parte ricorrente di fornire indizi seri e concreti quando contesta la definizione dei mercati o i rischi di preclusione.
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