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Legge

L.R. Abruzzo 6/2013

Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 6/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 6/2013 introduce interventi urgenti per l’agricoltura e soprattutto per la marineria di Pescara: disciplina l’uso di risorse derivanti dalla liquidazione dei servizi agricoli, autorizza un’anticipazione alla ARA, proroga l’arresto temporaneo della pesca a strascico fino al 30 aprile 2013 e prevede contributi e trasferimenti straordinari per il ripristino dell’attività ittica. Le misure economiche sono limitate al 2013.

Misure urgenti per l'agricoltura e la pesca in Abruzzo, con interventi straordinari per la marineria di Pescara

Misure urgenti per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 6 del 2013 introduce misure puntuali e straordinarie a sostegno del comparto agricolo e, soprattutto, della marineria di Pescara. La disciplina è in gran parte legata a esigenze contingenti del 2013 e ad interventi finanziari una tantum.

Ambito delle modifiche in materia agricola

La legge interviene sulla disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo e sui rapporti con l’Associazione Regionale Allevatori. In particolare:

  • le risultanze della liquidazione dei servizi, comprensive di residui attivi, saldo di cassa finale e residui passivi, sono approvate dalla Giunta regionale;
  • tali risultanze servono per iscrivere i relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione di bilancio;
  • l’eventuale avanzo di amministrazione è destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie e, in parte, al finanziamento di interventi urgenti a favore della marineria pescarese.

Anticipazione di contributi all’Associazione Regionale Allevatori

Per evitare soluzioni di continuità nella gestione delle attività regionali in materia di allevamento, la Regione può concedere all’ARA un’anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale, in attesa dell’approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale. L’anticipazione è subordinata a due condizioni:

  • istituzione del regime di aiuto da parte della Giunta regionale;
  • comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e pubblicazione delle informazioni relative all’aiuto, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Misure straordinarie per la marineria di Pescara

La legge contiene un intervento specifico per la marineria di Pescara, finalizzato a tutelare le risorse ittiche e a gestire il temporaneo arresto dell’attività di pesca a strascico. Il termine dell’arresto temporaneo delle unità da pesca con sistemi a strascico di stanza nel porto di Pescara è differito dal 28 febbraio 2013 al 30 aprile 2013, in continuità con le precedenti deliberazioni regionali e ordinanze della Capitaneria di Porto. Alle imprese armatrici che abbiano già adempiuto alle prescrizioni della Capitaneria è riconosciuto, per il periodo di arresto effettivamente praticato tra il 1° marzo 2013 e il 30 aprile 2013, un aiuto secondo le modalità già stabilite dalla D.G.R. 404/2012.

Rimborso oneri e contributi per il riavvio della pesca a Pescara

Per fronteggiare lo stato dei fondali del porto di Pescara e nelle more del dragaggio, la Regione autorizza un trasferimento straordinario di 56.000 euro alla Provincia di Pescara per misure urgenti che consentano alle unità di pesca più grandi di riprendere l’attività in maggiore sicurezza. È inoltre previsto un contributo di 20.000 euro alla Società Cooperativa "Nuovo progresso società cooperativa" di Pescara per favorire il nuovo avvio dell’attività aziendale connessa alla ripresa della pesca nel porto. Per questo contributo deve essere rispettata la disciplina europea sugli aiuti de minimis.

Copertura finanziaria e oneri

Gli oneri complessivi derivanti dagli interventi straordinari per la marineria di Pescara sono quantificati per il solo anno 2013. La copertura è assicurata tramite risorse già iscritte in bilancio e tramite un capitolo di spesa di nuova istituzione dedicato all’intervento straordinario. La legge prevede anche una variazione di bilancio per il 2013, poi successivamente modificata e in parte abrogata nel corso dello stesso anno.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Molte delle misure contenute, però, hanno natura strettamente temporanea e riguardano specificamente l’esercizio 2013 o periodi limitati compresi tra marzo e aprile 2013.

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