L.R. Abruzzo 9/2013
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Abruzzo, l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta: circoscrizioni, candidature, voto, attribuzione dei seggi, surroghe e spese. È applicabile dal 4 agosto 2018 nella versione vigente, ma regola solo le consultazioni regionali abruzzesi e, in pratica, è rilevante solo per future elezioni o per la gestione di effetti ancora pendenti.
Disciplina elettorale regionale per il Consiglio e il Presidente della Giunta dell'Abruzzo
Disciplina elettorale regionale per il Consiglio e il Presidente della Giunta dell’Abruzzo
La legge regola il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo, definendo circoscrizioni, candidature, modalità di voto, riparto dei seggi e adempimenti successivi. Si applica alle consultazioni regionali abruzzesi e si coordina con la normativa statale richiamata.
Sistema elettorale e composizione del Consiglio
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, diretto, libero e segreto, con voto su liste circoscrizionali e premio di maggioranza. La ripartizione dei seggi avviene con criterio proporzionale, secondo le regole speciali della legge. Il Consiglio è composto da 31 membri: 2 seggi spettano di diritto al Presidente eletto e al candidato Presidente che abbia ottenuto il numero immediatamente inferiore di voti validi; i restanti 29 seggi sono assegnati alle liste. Per il premio di maggioranza, alle liste collegate al Presidente eletto spetta tra il 60% e il 65% dei seggi del Consiglio, con arrotondamenti disciplinati dalla legge e senza computare i due seggi attribuiti di diritto.
Circoscrizioni elettorali e composizione delle liste
Il territorio regionale è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai comuni indicati nell’Allegato 1. Le liste circoscrizionali devono rispettare la rappresentanza di genere: nessuno dei due sessi può superare il 60% dei candidati, con arrotondamento all’unità più vicina. Ogni lista contiene un numero di candidati non superiore ai seggi della circoscrizione e non inferiore a un terzo di tali seggi, arrotondato all’unità superiore. È consentita la candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo.
Collegamento tra liste, coalizioni e candidatura alla Presidenza
Ogni lista circoscrizionale deve essere collegata, a pena di nullità, a un candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste con il medesimo contrassegno nelle diverse circoscrizioni formano un gruppo di liste e possono essere collegate allo stesso Presidente. Più gruppi possono indicare con patto di coalizione il medesimo candidato Presidente, mediante dichiarazioni convergenti dei delegati. Le liste del gruppo o della coalizione collegati al Presidente eletto concorrono insieme al premio di maggioranza. La candidatura a Presidente deve essere presentata all’Ufficio centrale regionale, con dichiarazione di collegamento, accettazione autenticata, documentazione antimafia/incandidabilità richiesta e sottoscrizione di un numero di elettori ridotto alla metà rispetto alle liste, nei limiti interpretativi fissati dalla legge regionale interpretativa del 2014. Non è candidabile chi abbia già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.
Elettorato attivo e passivo
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Abruzzo che abbiano compiuto 18 anni entro il primo giorno delle elezioni. Sono eleggibili alla carica di Presidente e di consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto 18 anni entro il primo giorno delle elezioni.
Indizione delle elezioni e tempistiche
Alla scadenza della legislatura, le elezioni possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il termine previsto dalla legge statale e non oltre tre mesi dopo tale termine. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, si tengono entro tre mesi dallo scioglimento. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila; nei casi previsti, provvede il Vicepresidente. I comuni danno notizia agli elettori con manifesto affisso 45 giorni prima del voto.
Presentazione delle liste e delle candidature
Le liste si presentano agli Uffici centrali circoscrizionali dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la votazione, con apertura quotidiana degli uffici anche nei festivi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1.500 e non più di 2.000 elettori della circoscrizione, salvo esenzione per le liste espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale al momento dell’indizione. La legge disciplina certificazioni, autenticazioni, accettazione delle candidature, documentazione anti-incandidabilità, certificato elettorale e casellario, modello di contrassegno e indicazione dei delegati di lista. I contrassegni identici o facilmente confondibili sono esclusi, così come quelli di natura religiosa.
Ammissione delle liste e ricorsi
L’Ufficio centrale circoscrizionale verifica tempestivamente la regolarità delle liste e può dichiararle non valide, ridurle nei casi previsti, ricusare i contrassegni irregolari e cancellare i candidati privi dei requisiti o della documentazione richiesta. Sono previste la contestazione ai delegati, una nuova riunione il giorno successivo, la decisione sui documenti integrativi e il ricorso all’Ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione. Quest’ultimo decide nei due giorni successivi.
Voto, scheda e preferenze
L’elettore esprime un voto per un candidato Presidente e un voto per una lista circoscrizionale; può inoltre esprimere una o due preferenze per candidati della stessa lista. Se sono espresse due preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza è annullata. È vietato il voto disgiunto: il voto per un candidato Presidente e per una lista non collegata è nullo; è nullo anche il voto espresso per più liste collegate a diversi candidati Presidente. La votazione avviene su un’unica scheda, con modelli e caratteristiche tecniche definiti dagli allegati.
Speciali modalità di voto
Gli elettori che rientrano nelle categorie indicate dal testo unico comunale del 1960 possono votare nella sezione presso cui esercitano le funzioni o nel comune di servizio, se iscritti nelle liste di un comune della Regione. I degenti in ospedali e case di cura situati nel territorio regionale possono votare nel luogo di ricovero, secondo le procedure richiamate, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
Attribuzione dei seggi e clausola di sbarramento
Non partecipano all’assegnazione dei seggi le liste il cui gruppo abbia ottenuto meno del 4% dei voti validi regionali, oppure meno del 2% se collegate a una coalizione che abbia superato il 4%. L’Ufficio centrale circoscrizionale e poi quello regionale effettuano lo scrutinio di secondo livello, calcolano cifre elettorali e individuali, graduatorie, quozienti, seggi di maggioranza, seggi residui e distribuzione interna alle coalizioni. Sono previsti un minimo di 17 seggi per il gruppo/coalizione collegato al Presidente eletto e un massimo di 19 seggi; se necessario, i seggi vengono corretti per rispettare tali soglie. La ripartizione finale avviene tra le liste circoscrizionali in base ai quozienti e ai resti.
Proclamazione degli eletti, surroghe e supplenze
L’Ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente il candidato con il maggior numero di voti validi complessivi e proclama consigliere il candidato Presidente risultato immediatamente secondo. I seggi vacanti sono attribuiti al primo dei non eletti della stessa lista e circoscrizione, con effetto dal giorno successivo alla vacanza. Se il seggio vacante riguarda il consigliere eletto come secondo candidato Presidente, la surroga segue una procedura speciale legata alla graduatoria dei resti della coalizione o del gruppo collegato. Il consigliere eletto in due circoscrizioni deve optare per una sola circoscrizione secondo il regolamento interno del Consiglio. In caso di sospensione dalla carica ai sensi della normativa penale-elettorale richiamata, il consigliere è sostituito per la durata della sospensione.
Convalida degli eletti
Il Consiglio regionale convalida gli eletti secondo il proprio regolamento interno, ma non prima di 15 giorni dalla proclamazione. In sede di convalida verifica d’ufficio eventuali cause di ineleggibilità e, se presenti, annulla l’elezione e provvede alla sostituzione. Non può invece annullare l’elezione per vizi delle operazioni elettorali. La deliberazione di annullamento è pubblicata e notificata nei termini previsti.
Spese, coordinamento con altre elezioni e norme di rinvio
Le spese per le elezioni regionali, comprese quelle per gli uffici elettorali, sono a carico della Regione; i comuni anticipano taluni oneri e sono rimborsati entro 3 mesi dalla consultazione. In caso di contemporaneità con elezioni provinciali, comunali o politiche, si applicano le regole statali sul riparto delle spese e sullo svolgimento delle operazioni. Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano, in quanto compatibili, il d.P.R. 570/1960, la legge 108/1968 e la legge 43/1995.
Abrogazioni ed efficacia
La legge ha abrogato, dalla propria entrata in vigore, le precedenti leggi regionali abruzzesi del 2002, 2004 e 2005 in materia elettorale. Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria richiamata nel testo; la versione vigente indicata è efficace dal 4 agosto 2018, con modifiche che hanno inciso soprattutto su voto di preferenza, scheda e allegati.
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