L.R. Abruzzo 4/2013
Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 (Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'Unita' Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la L.R. Abruzzo 30/2002 istituendo presso il Centro Regionale di Eccellenza in Oftalmologia della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti il Polo Unico Regionale di alta specializzazione per prevenzione della cecità, educazione e riabilitazione visiva. Al Polo sono affidati coordinamento dei centri ipovisione, osservatorio epidemiologico, programmazione riabilitativa e Centro Traumatologico Regionale per l’oftalmologia. Nessun onere per il bilancio regionale; vigore dal 7 febbraio 2013.
Istituzione del Polo Unico Regionale per oftalmologia e riabilitazione visiva
Istituzione del Polo Unico Regionale per l’oftalmologia
La legge della Regione Abruzzo integra la disciplina sul riconoscimento del centro regionale di eccellenza in oftalmologia, collocando presso la ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti un presidio regionale di alta specializzazione dedicato alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva. L’intervento si inserisce nel quadro della legge n. 284 del 1977 e dell’Accordo Stato-Regioni del 20 maggio 2004 in materia di educazione e riabilitazione visiva.
Ambito e finalità
Il nuovo assetto organizzativo è finalizzato a rafforzare, a livello regionale, le attività di prevenzione della cecità, rieducazione e riabilitazione visiva. La norma opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e interviene come integrazione della l.r. 30/2002.
Funzioni attribuite al Polo Unico Regionale
Al Polo Unico Regionale sono assegnati compiti di coordinamento e indirizzo tecnico-specialistico, tra cui:
- il coordinamento clinico-scientifico dei centri ipovisione presenti nel territorio regionale;
- l’istituzione dell’Osservatorio epidemiologico regionale, secondo le indicazioni richieste dal Ministero della salute;
- la programmazione delle attività riabilitative rivolte ai pazienti ipovedenti;
- l’istituzione del Centro Traumatologico Regionale per l’oftalmologia.
Profilo finanziario
La legge dichiara espressamente che la sua attuazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; nel testo fornito la decorrenza è indicata dal 7 febbraio 2013.
Testo integrale
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