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Legge

L.R. Abruzzo 7/2013

Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), modifiche alla L.R. n. 42/2007 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) e modifiche alla L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 7/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 7/2013 interviene su L.R. 68/2012, L.R. 42/2007 e L.R. 39/2012: disciplina sorteggio, elenco annuale dei revisori, indennità e rimborsi, incompatibilità/decadenza e obblighi di autodichiarazione per il Collegio dei revisori, oltre a un regime transitorio per i revisori in carica nel 2012. Modifica anche i rimborsi del Collegio per le garanzie statutarie e abroga due commi sulla professione di maestro di sci. In vigore dal 21 marzo 2013.

Modifiche alla disciplina del Collegio dei revisori, del Collegio per le garanzie statutarie e della professione di maestro di sci

Modifiche in materia di controlli interni, garanzie statutarie e maestro di sci

La legge regionale Abruzzo 19 marzo 2013, n. 7 apporta una serie di modifiche puntuali a tre discipline regionali: il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio regionale per le garanzie statutarie e la disciplina della professione di maestro di sci. Le modifiche incidono soprattutto su modalità di nomina, requisiti, incompatibilità, compensi e disposizioni transitorie.

Collegio dei revisori dei conti: sorteggio, elenco e compensi

Per il Collegio dei revisori dei conti viene precisato che il sorteggio è effettuato con modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza. L’elenco dei soggetti da cui attingere per le nomine deve essere aggiornato annualmente dal competente Servizio del Consiglio regionale, sulla base delle domande presentate secondo l’avviso pubblico reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Sul piano economico, ai componenti del Collegio spetta un’indennità annua pari al 15% dell’indennità annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta; al Presidente spetta il 20%. Per l’esercizio delle funzioni è inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio documentate se il tragitto è effettuato con mezzi pubblici, oppure un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio, calcolata dal luogo di residenza o domicilio sulla base della minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.

Requisiti, incompatibilità, decadenza e controlli per i revisori

La disciplina rafforza i presidi su cause ostative e incompatibilità. I soggetti che si trovano in una delle condizioni ostative previste non possono essere iscritti nell’elenco dei revisori. Se una di tali condizioni sopravviene dopo la nomina, la decadenza dalla carica opera dalla data in cui la condizione si è concretizzata.

Per le incompatibilità, i soggetti interessati devono rimuovere la causa entro 10 giorni dalla contestazione da parte del competente Servizio del Consiglio regionale, pena la decadenza dalla carica. Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni ostative o incompatibili deve comunicarlo entro 5 giorni al competente Servizio del Consiglio regionale, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di verificare d’ufficio in ogni momento la sussistenza dei requisiti.

È previsto anche un obbligo annuale di certificazione: entro il 30 marzo di ogni anno il soggetto nominato deve trasmettere un’autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la permanenza o meno delle condizioni rilevanti. In caso di mancata o parziale ottemperanza, il soggetto è diffidato a provvedere entro 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, si procede alla sospensione dell’erogazione del trattamento economico dal primo mese successivo e per tutto il periodo di inadempienza.

Regime transitorio per i revisori già nominati

La legge disciplina il passaggio al nuovo sistema per i revisori già in carica ai sensi della previgente normativa. I componenti del Collegio dei revisori già nominati e in carica ai sensi della L.R. 15/1993 svolgono le funzioni di certificazione della rendicontazione dei gruppi consiliari limitatamente all’annualità 2012 e decadono di diritto il 30 maggio 2013. A tali soggetti è riconosciuto l’intero trattamento economico previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012.

La rendicontazione relativa al 2012 resta regolata dalla normativa vigente per tale annualità e, comunque, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Collegio regionale per le garanzie statutarie: rimborsi spese

Viene modificato il trattamento delle spese per i componenti del Collegio regionale per le garanzie statutarie. Il rimborso è riconosciuto per le spese di viaggio debitamente documentate, se il percorso è effettuato con mezzi pubblici, oppure mediante indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio, calcolata dal luogo di residenza o domicilio in base alla minore distanza rispetto al luogo di riunione del Collegio, per ogni giornata di presenza ai lavori.

Professione di maestro di sci: abrogazioni puntuali

Per la disciplina regionale della professione di maestro di sci sono abrogati i commi 3 e 5 dell’articolo 15 della L.R. 39/2012. Il testo fornito non specifica il contenuto originario di tali commi, ma il risultato normativo è la loro eliminazione dall’ordinamento regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in via telematica, quindi dal 21 marzo 2013.

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