L.R. Abruzzo 8/2013
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione Abruzzo il Piano regionale della mobilità ciclistica e le relative reti, interventi, competenze di Province e Comuni, velostazioni, manutenzione e finanziamenti. Abroga precedenti norme regionali sulla materia. È in vigore dal 4 aprile 2013 e non reca limiti temporali specifici, ma la sua applicazione pratica risente del successivo aggiornamento del Piano.
Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica in Abruzzo
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica in Abruzzo
La legge istituisce un quadro organico per pianificare e promuovere la mobilità ciclistica nel territorio della Regione Abruzzo. L’obiettivo è sviluppare una rete ciclabile regionale, favorire l’intermodalità e migliorare la sicurezza dell’uso della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano.
Finalità e obiettivi generali
La Regione redige il Piano regionale della mobilità ciclistica tenendo conto del Piano paesaggistico regionale e della normativa statale di riferimento. La finalità è perseguire:
- la creazione di una rete ciclabile regionale;
- l’intermodalità con gli altri sistemi di trasporto;
- una migliore fruizione del territorio;
- lo sviluppo sicuro dell’uso della bicicletta.
Per raggiungere tali obiettivi la Regione promuove la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, nonché interventi che favoriscano la coesistenza tra traffico motorizzato e non motorizzato mediante politiche di moderazione del traffico.
Piano regionale della mobilità ciclistica
Il Piano regionale individua il sistema ciclabile di scala regionale, in relazione alla morfologia del territorio, allo sviluppo urbanistico e al sistema naturale, con particolare attenzione a sistemi fluviali e lacuali, parchi regionali e grandi poli attrattori.
Il sistema regionale è concepito come elemento di connessione e integrazione delle reti ciclabili provinciali e comunali. Tra gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana figurano:
- la creazione di circuiti collegati alla mobilità collettiva;
- una rete interconnessa, protetta e dedicata di itinerari ciclabili e ciclopedonali in località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, anche con punti di ristoro;
- la realizzazione, in ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di supporto.
Il Piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed è aggiornato di norma ogni tre anni. La sua elaborazione avviene mediante forme di concertazione con i soggetti attuatori e con il coinvolgimento delle associazioni che promuovono specificamente l’uso della bicicletta.
Riconversione di infrastrutture dismesse e rete di supporto
Il Piano può individuare, mediante intese con gli enti interessati, l’utilizzo di manufatti da riconvertire in percorsi ciclabili e ciclopedonali, favorendone il recupero conservativo. In particolare, possono essere riutilizzati:
- sedimi di tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
- sedimi di tratte stradali, comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
- argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, nonché tracciati di acquedotti dismessi, ove compatibili;
- ponti dismessi e altri manufatti stradali.
Nelle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse la Regione promuove, con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero di stazioni e caselli ferroviari per destinarli, previa adeguata trasformazione funzionale, a strutture ricettive, di assistenza o a punti di ristoro per cicloturisti. Promuove inoltre accordi con i gestori del trasporto pubblico locale per il trasporto combinato di passeggeri e biciclette su mezzi ferroviari e metropolitani.
Informazione, formazione e sistema informativo
La Regione promuove attività di informazione e formazione, d’intesa con i soggetti attuatori, le associazioni di categoria e il sistema scolastico, per diffondere l’uso della bicicletta, con attenzione alla sicurezza stradale, al benessere fisico e al miglioramento degli stili di vita.
È inoltre previsto un sistema di informazione e consultazione via internet sull’offerta ciclabile regionale, con tracciati, punti di scambio intermodale e punti di assistenza e ristoro, costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.
Classificazione delle ciclovie
La legge affianca alle piste ciclabili tradizionali un sistema di ciclovie, intese come itinerari consentiti al transito delle biciclette con diversi livelli di protezione. Le ciclovie possono essere urbane, extraurbane o integrate e sono costituite da segmenti raccordati, descritti e segnalati con precisione, costruiti o messi in sicurezza e legittimamente percorribili.
Le categorie richiamate comprendono, tra le altre:
- piste ciclabili o ciclopedonali;
- corsie ciclabili o ciclopedonali;
- piste o strade ciclabili in sede propria lontano dal traffico motorizzato;
- sentieri ciclabili o percorsi natura in parchi, zone protette, bordi fiume o ambiti rurali;
- strade senza traffico o a basso traffico;
- strade ciclabili, ciclostrade o “strade 30” extraurbane;
- aree pedonali, zone a traffico limitato, zone residenziali e zone a velocità limitata.
Piani provinciali e comunali
Le Province devono redigere piani strategici per la mobilità ciclistica, tenendo conto del Piano regionale, ove vigente. Tali piani programmano gli interventi a scala sovracomunale, sono approvati con le stesse procedure del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e ne costituiscono parte integrante.
I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale come parte della rete regionale e prevedono il collegamento con grandi attrattori di traffico, quali scuole, centri commerciali, distretti e zone industriali, oltre che con il sistema della mobilità pubblica.
I Comuni devono a loro volta redigere piani strategici per la mobilità ciclistica, tenendo conto del Piano regionale e del piano provinciale, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e devono collegare la rete ciclabile ai principali attrattori locali, inclusi sistema scolastico, aree commerciali, aree industriali, mobilità pubblica e luoghi di interesse sociale, storico, culturale e turistico.
Per la ciclomobilità urbana sono indicati come obiettivi strategici:
- l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete;
- la messa in sicurezza, anche mediante segnalazione specifica;
- la connessione con il sistema della mobilità collettiva.
Tipologie di interventi finanziabili o promuovibili
Gli interventi riguardano la progettazione, realizzazione e promozione di reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali, nonché di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture connesse.
Sono ricompresi, tra gli altri:
- sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
- dotazioni infrastrutturali per la sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
- parcheggi attrezzati e centri di noleggio per biciclette, prioritariamente presso nodi intermodali e strutture pubbliche;
- segnaletica verticale e orizzontale dedicata;
- interventi di moderazione del traffico nelle zone residenziali e centrali, anche tramite Zone residenziali, Isole ambientali e Zone 30;
- strutture mobili e infrastrutture per l’intermodalità tra bicicletta e trasporto pubblico;
- intese con esercenti ferroviari e gestori ferroviari per parcheggi bici e trasporto della bicicletta al seguito;
- intese con aziende di trasporto pubblico per il trasporto delle biciclette sui mezzi;
- servizi di biciclette a noleggio;
- conferenze, attività culturali e iniziative educative sulla cultura della bicicletta;
- servizi di informazione per cicloturisti;
- cartografia specializzata anche elettronica;
- punti di manutenzione della bicicletta e iniziative formative sull’uso di protezioni del ciclista, come abbigliamento e casco.
La legge prevede inoltre che, nell’ambito delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 10% dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, sia riservata al parcheggio di biciclette.
Soggetti attuatori e ruolo dei privati
Sono soggetti attuatori Province, Comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali e comunità montane, che devono adottare ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere gli interventi previsti, anche con il concorso dei privati e mediante adeguate forme di concertazione, inclusi gli accordi di programma.
I soggetti privati, previa intesa con gli enti pubblici competenti, possono installare strutture attrezzate per l’integrazione del trasporto pubblico con l’uso della bicicletta e promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.
Disposizioni particolari per le Province
Le Province, per realizzare e gestire il piano strategico provinciale, devono:
- redigere e aggiornare il Sistema Informativo Territoriale della rete ciclabile provinciale, classificando le piste per tipologia e qualità, rendendo accessibili via internet le indicazioni principali;
- progettare e mantenere opere e segnaletica della rete ciclabile di competenza provinciale;
- promuovere l’uso della bicicletta e favorire lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.
Disposizioni particolari per i Comuni
I Comuni sedi di stazioni ferroviarie, autostazioni o stazioni metropolitane devono prevedere, in prossimità di tali infrastrutture, velostazioni o adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale servizio di noleggio biciclette.
Per la realizzazione delle velostazioni devono essere stipulate convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni. Se il Comune non le gestisce direttamente, la gestione deve essere affidata prioritariamente alle cooperative sociali.
I Comuni devono inoltre inserire nei regolamenti edilizi norme per:
- spazi comuni negli edifici residenziali, terziari o produttivi destinati al deposito di biciclette;
- spazi comuni per il deposito di biciclette presso strutture pubbliche.
Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è previsto l’obbligo di consentire il deposito delle biciclette in cortili o spazi comuni, che ove possibile devono essere attrezzati.
Gestione, manutenzione e illuminazione
La manutenzione dei tracciati e dei percorsi realizzati in attuazione del Piano regionale, nonché di quelli preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Se i tracciati riguardano più Comuni, gli accordi di programma devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per l’illuminazione dei tracciati e dei percorsi ciclabili devono essere utilizzate prioritariamente fonti rinnovabili e tecniche di risparmio energetico, nel rispetto della normativa regionale sull’inquinamento luminoso e sul risparmio energetico.
Finanziamenti
La Regione promuove interventi di settore per il potenziamento della rete ciclopedonale e per l’aumento dell’uso della bicicletta, avvalendosi di risorse provenienti dall’Unione europea e dallo Stato. La legge dichiara espressamente di non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Abrogazioni e regime di efficacia
Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate le precedenti disposizioni regionali in materia di finanziamento e disciplina della mobilità ciclistica indicate nel testo, comprese una precedente legge regionale del 1999 e specifiche norme delle leggi finanziarie regionali del 2005 e del 2008.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 4 aprile 2013.
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