Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42626/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per omesso deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter c.p.p.). Il ricorrente ha sostenuto che l'elezione di domicilio era stata depositata successivamente presso la cancelleria del giudice a quo e che, poiché la Corte d'appello avrebbe provveduto alla notificazione solo dopo aver ricevuto materialmente il fascicolo, la dichiarazione depositata successivamente avrebbe dovuto ritenersi efficace ai fini della notificazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio debba essere contestuale all'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, e che non sia ammessa una frammentazione dell'adempimento tale da consentire il deposito successivo come idoneo a sanare la violazione. È stato ribadito che la norma ha funzione di razionalizzazione e speditezza del giudizio di impugnazione e che la mancata contestualità costituisce vizio formale radicale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha inoltre ritenuto ininfluenti le modifiche normative intervenute dopo il fatto per il principio tempus regit actum.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Va adempiuto contestualmente all'atto di impugnazione; l'omesso deposito determina l'inammissibilità dell'appello perché la norma mira a garantire la speditezza del procedimento e a evitare ricerche da parte dell'autorità giudiziaria

  • art. 585, cod. proc. pen.

    Richiamato nel rilievo sulla decadenza e sugli effetti perentori dei termini: la violazione del termine perentorio estingue il potere di compiere validamente l'atto e comporta sanzioni processuali

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo di confronto per il principio secondo cui la disciplina può prevedere requisiti formali rigorosi e insuscettibili di sanatoria rispetto all'atto di impugnazione

  • art. 157-ter, comma 3 e art. 164, cod. proc. pen.

    Richiamati per evidenziare il regime delle notificazioni e l'importanza della dichiarazione/elezione di domicilio quale unica modalità valida ai fini della notifica dell'atto di citazione

  • art. 186 C.d.S.

    Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato (fatto sottostante all'impugnazione); non incide sul profilo processuale qui esaminato

  • L. 09/08/2024, n. 114, art. 2, lett. o) (abrogazione)

    La Corte ha ritenuto l'abrogazione sopravvenuta inapplicabile al caso per il principio tempus regit actum, essendo entrata in vigore dopo i fatti oggetto del procedimento

  • d.lgs. n.150/2022, art. 33, lett. d) (novellizzazione art. 581)

    Richiamato come fonte della modifica normativa che ha introdotto l'onere e la sanzione formale; la ratio è quella di responsabilizzare la parte privata e razionalizzare il procedimento d'impugnazione

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione: il deposito successivo, anche se antecedente alla notificazione materiale da parte della Corte, non sana l'omissione e determina inammissibilità.
  • La disposizione persegue finalità di speditezza e collaborazione processuale: l'onere è formale e radicale e non è compatibile con una presentazione frazionata degli atti collegati all'impugnazione.
  • Se si omette la dichiarazione/elezione di domicilio, è opportuno ripresentare un atto di impugnazione completo entro il termine per impugnare (se ancora vigente) per evitare la decadenza; tuttavia, una volta decorso il termine perentorio, l'eventuale riparazione non potrà evitare l'inammissibilità definitiva.
  • Le modifiche normative sopravvenute non operano retroattivamente: verificare sempre la data di entrata in vigore delle norme per valutare l'applicabilità al caso concreto.
  • Per difensori e parti private è essenziale curare la forma dell'atto di impugnazione (inclusi domicilio ed eventuale mandato) per evitare sanzioni definitive: adottare checklist procedurali per il deposito degli atti di gravame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.