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Legge

L.R. Marche 10/2020

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche"

Normativa regionaleL.R. Marche 10/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 5 marzo 2020, n. 10 interviene sulla l.r. 2/2010 sulla rete escursionistica regionale, aggiornando la disciplina per l’inserimento dei percorsi MTB nel Catasto RESM, introducendo un allegato tecnico e adeguando il provvedimento attuativo. Prevede una norma transitoria per i percorsi MTB già realizzati e in funzione alla data di entrata in vigore e conferma l’invarianza finanziaria.

Modifiche alla disciplina della rete escursionistica delle Marche e inserimento dei percorsi MTB

Modifiche alla rete escursionistica delle Marche

La legge regionale Marche 5 marzo 2020, n. 10 modifica e integra la legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2, che istituisce la rete escursionistica della Regione Marche. L’intervento aggiorna la disciplina per tener conto, in particolare, dei percorsi MTB e di nuove esigenze tecniche di gestione e attuazione.

Aggiornamento della disciplina del Catasto RESM

La legge interviene sull’articolato della l.r. 2/2010 per adeguare la regolazione della rete escursionistica regionale e del relativo Catasto della Rete escursionistica delle Marche (RESM). In particolare, le modifiche introducono una disciplina specifica per i percorsi MTB e completano il quadro regolatorio con ulteriori disposizioni operative e tecniche.

Allegato tecnico e adeguamento a norme sopravvenute

La legge aggiunge un nuovo Allegato A alla l.r. 2/2010, destinato a contenere le disposizioni tecniche di riferimento. È inoltre previsto che la Giunta regionale provveda con proprio atto ad adeguare tali disposizioni alle eventuali normative tecniche sopravvenute, così da mantenere aggiornato il quadro applicativo nel tempo.

Norma transitoria per i percorsi MTB già esistenti

Per l’inserimento nel Catasto RESM dei percorsi MTB già realizzati e in funzione alla data di entrata in vigore della legge, è stabilito che tali percorsi si adeguino alle disposizioni introdotte dalla medesima legge. La norma ha quindi rilievo transitorio e riguarda solo i tracciati MTB già operativi al momento dell’entrata in vigore.

Termini di attuazione

La Giunta regionale deve adeguare il provvedimento di attuazione previsto dall’articolo 8 della l.r. 2/2010 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il termine è espresso e vincola l’adeguamento dell’atto attuativo alle nuove disposizioni.

Invarianza finanziaria

L’applicazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

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