L.R. Marche 8/2020
Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dispone l’incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 salvo anticipazione con deliberazione della Giunta regionale. Prevede il trasferimento di funzioni, beni, rapporti e personale, l’istituzione del Municipio di Monteciccardo, benefici regionali per 10 anni al Comune di Pesaro e norme transitorie su organi, urbanistica e regolamenti.
Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro
Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro
La legge disciplina l’incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro, limitandone gli effetti al territorio della Regione Marche. Il provvedimento regola gli effetti istituzionali, patrimoniali, organizzativi e transitori dell’operazione, nonché alcuni benefici finanziari per il Comune incorporante.
Effetti dell’incorporazione e nuovo perimetro comunale
Dal momento di decorrenza stabilito dalla legge, il Comune di Monteciccardo viene incorporato nel contermine Comune di Pesaro. Il territorio del Comune di Pesaro è quindi costituito dall’unione dei territori dei due Comuni alla data dell’incorporazione.
Partecipazione, decentramento e Municipio di Monteciccardo
Lo Statuto del Comune di Pesaro deve garantire adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel territorio già appartenente a Monteciccardo. In particolare, lo Statuto deve prevedere l’istituzione del Municipio di Monteciccardo.
Lo Statuto e il regolamento comunale disciplinano:
- organizzazione e funzioni del Municipio;
- eventuale previsione di organi eletti a suffragio universale diretto;
- regime degli amministratori del Municipio, ai quali si applicano le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
Trasferimento di funzioni, beni, rapporti e personale
Con l’incorporazione, le funzioni regionali già conferite al Comune di Monteciccardo passano al Comune di Pesaro. Quest’ultimo subentra inoltre in tutte le posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi del Comune incorporato.
In particolare:
- i beni demaniali del Comune di Monteciccardo passano al demanio del Comune di Pesaro;
- i beni patrimoniali del Comune di Monteciccardo passano al patrimonio del Comune di Pesaro;
- il personale del Comune di Monteciccardo è trasferito al Comune di Pesaro secondo l’art. 2112 c.c.
Il trasferimento del personale deve avvenire nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione previste dall’art. 47 della legge n. 428/1990.
Benefici per il Comune incorporante
Per dieci anni dalla data di incorporazione, il Comune di Pesaro beneficia di un regime di favore nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi agli enti locali. In particolare:
- ha priorità nell’accesso ai contributi;
- è equiparato a un’unione di Comuni o a Comuni associati ai fini dell’accesso a contributi riservati alle forme associative dei Comuni.
Decorrenza, regime transitorio ed estinzione del Comune incorporato
La data ordinaria di decorrenza dell’incorporazione è fissata al 1° gennaio 2021. La Giunta regionale può però stabilire una data anteriore, su conforme richiesta degli organi competenti dei Comuni interessati.
Dalla data di decorrenza:
- il Comune di Monteciccardo si estingue;
- gli organi di governo e di revisione contabile decadono;
- il territorio del Comune estinto è amministrato dagli organi in carica del Comune di Pesaro fino alla scadenza del loro incarico.
Disciplina urbanistica e regolamentare transitoria
Gli strumenti urbanistici vigenti dei due Comuni restano efficaci fino all’approvazione, successiva alla data di incorporazione, dei nuovi strumenti urbanistici da parte del Comune di Pesaro.
I regolamenti adottati dal Comune di Monteciccardo continuano ad applicarsi fino all’adeguamento dei regolamenti comunali relativi alle funzioni e ai servizi destinati al territorio già di Monteciccardo.
Invarianza finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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