Cassazione Penale, Ordinanza n. 27741/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era formulato in modo generico e non consentiva di individuare una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 7 ottobre 2025. Dal testo emerge solo che il motivo dedotto è stato ritenuto del tutto generico, perché privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno della censura e di specifici riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Non sono indicati nel testo i fatti storici del processo né il reato contestato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi della motivazione impugnata che si assumono erronei.
- Un motivo di ricorso formulato in termini meramente generici, senza correlazione concreta con la motivazione della decisione gravata, è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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