Sentenza del 04/05/2016 n. 8825 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo al 1997, contestando maggiori ricavi per Lire 122.255.000. L'importo era stato determinato confrontando le somme transitate sul conto corrente bancario del contribuente, pari a Lire 232.767.000, con i ricavi dichiarati nelle scritture contabili, pari a Lire 116.512.000. Il contribuente aveva invocato l'efficacia del condono fiscale previsto dalla L. n. 289/2002, art. 9, e aveva inoltre contestato la motivazione dell'avviso e l'utilizzabilità degli accertamenti bancari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili il secondo e il terzo. Ha stabilito che la consegna a mani del contribuente del processo verbale di constatazione, documentata dalla sottoscrizione per ricevuta, è equipollente alla notificazione e preclude il condono tombale previsto dalla L. n. 289/2002, art. 9, comma 14, lett. a). Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché formulate come richieste dirette alla Corte di rivalutare la motivazione dell'avviso e la prova degli accertamenti bancari, senza specificamente censurare la motivazione della sentenza impugnata e senza formulare quesiti di diritto idonei. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 4.800, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, lett. a)
La definizione automatica è preclusa nei casi previsti dalla norma, tra cui la presenza di un processo verbale di constatazione con esito positivo.
La consegna del processo verbale di constatazione al contribuente, se provata dalla sottoscrizione per ricevuta, vale come atto equipollente alla notificazione e impedisce di accedere al condono per gli anni interessati.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La censura relativa alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento non è stata esaminata nel merito perché il motivo di ricorso era inammissibile: il contribuente non aveva contestato adeguatamente la motivazione della sentenza d'appello.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1
Il motivo sugli accertamenti bancari è stato dichiarato inammissibile per carenza di un quesito di diritto idoneo e perché mirava a ottenere dalla Corte una rivalutazione diretta degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve denunciare specificamente una violazione di legge e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Massime di principio
- Quando una norma di condono prevede la notifica o la conoscenza di un atto come causa ostativa, la consegna diretta dell'atto può produrre lo stesso effetto della notificazione se la ricezione e la piena conoscenza sono documentate, ad esempio mediante firma per ricevuta.
- La presentazione di una domanda di condono dopo la consegna di un processo verbale di constatazione con esito positivo può essere inefficace, anche se il verbale non è stato formalmente notificato secondo le modalità ordinarie.
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare puntualmente la sentenza impugnata, indicando quale passaggio della motivazione viola la legge o è viziato; non è sufficiente riproporre le contestazioni già svolte nei gradi di merito.
- La Corte di cassazione non è normalmente un giudice di nuova valutazione delle prove: le contestazioni sulla rilevanza di movimenti bancari o altri elementi probatori devono essere prospettate come specifici vizi della motivazione o violazioni di legge, nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Gli accertamenti bancari possono costituire la base dell'accertamento fiscale quando il contribuente non fornisce giustificazioni specifiche e documentate sulla provenienza o sulla natura delle somme, fermo restando che la valutazione concreta spetta al giudice di merito.
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