Circolare numero 128 del 12-5-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'aggiornamento dei livelli di reddito e dei relativi importi dell'assegno per il nucleo familiare, in applicazione della rivalutazione annuale prevista dall'art. 2, comma 12, del decreto-legge n. 69/1988. La variazione ISTAT tra il 1990 e il 1991 è pari al 6,4% e gli importi sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori. Sono allegate le tabelle aggiornate degli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, da applicare dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993, con invito alle sedi a diffonderne tempestivamente il contenuto ai datori di lavoro e agli altri soggetti interessati.
Rivalutazione annuale dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 luglio 1992 - 30 giugno 1993
Rivalutazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 luglio 1992 - 30 giugno 1993
La circolare aggiorna, in applicazione della disciplina di rivalutazione annuale prevista per l'assegno per il nucleo familiare, i livelli di reddito e i corrispondenti importi dell'assegno per il periodo compreso tra il 1 luglio 1992 e il 30 giugno 1993. Il provvedimento si fonda sul meccanismo previsto dall'art. 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che collega l'adeguamento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Base normativa e criterio di rivalutazione
La circolare richiama la disposizione secondo cui i livelli di reddito della tabella allegata al decreto-legge n. 69/1988, nonché le maggiorazioni previste dal comma 2, devono essere rivalutati annualmente con effetto dal 1 luglio di ciascun anno. La rivalutazione avviene in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Variazione ISTAT applicata
Per l'aggiornamento oggetto della circolare, l'ISTAT ha calcolato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 1990 e il 1991 pari al 6,4%. Tale percentuale è stata utilizzata per rivalutare i livelli di reddito già in vigore nel periodo 1 luglio 1991 - 30 giugno 1992.
Periodo di validità dei nuovi importi
I nuovi livelli di reddito e i corrispondenti importi dell'assegno per il nucleo familiare devono essere applicati dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993. Gli importi ottenuti dopo l'adeguamento sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori.
Tabelle allegate e struttura degli importi
La circolare segnala l'allegazione di cinque tabelle che riportano gli importi dell'assegno:
- importo mensile;
- importo giornaliero;
- importo settimanale;
- importo quattordicinale;
- importo quindicinale.
Le tabelle articolano gli importi in relazione ai livelli di reddito familiare espressi in migliaia di lire e al numero dei componenti del nucleo familiare, da 1 a 7 e oltre.
Fasce di applicazione e condizioni soggettive
Le tabelle distinguono quattro diverse casistiche, contrassegnate dalle indicazioni I, II, III e IV:
- la fascia I si applica alla generalità dei richiedenti, salvo le eccezioni indicate nelle note successive;
- la fascia II si applica ai richiedenti vedovi/e, separati/e legalmente, divorziati/e, celibi o nubili, o in stato di abbandono;
- la fascia III si applica ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, presentino difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età;
- la fascia IV si applica ai richiedenti che versino nelle condizioni della fascia II e che abbiano nel nucleo familiare soggetti nelle condizioni previste dalla fascia III.
Nucleo familiare e ipotesi di unico componente
Le tabelle sono costruite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, con progressione fino a 7 e oltre. La nota relativa all'ipotesi di nucleo di un solo componente chiarisce che tale fattispecie riguarda il figlio minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non interessa, pertanto, i datori di lavoro.
Diffusione del contenuto
Le Sedi sono invitate a dare tempestiva conoscenza del contenuto della circolare ai datori di lavoro, alle loro associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli Enti di Patronato, affinché i nuovi importi e livelli di reddito vengano applicati correttamente nel periodo di validità previsto.
Punti principali
Base normativa e criterio di rivalutazione
La circolare richiama l'art. 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che prevede la rivalutazione annuale, con effetto dal 1 luglio di ogni anno, dei livelli di reddito della tabella allegata e delle maggiorazioni del comma 2, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Indice ISTAT applicato
Per la rivalutazione in esame, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 1990 e il 1991 è stata determinata dall'ISTAT nella misura del 6,4%. Tale indice è stato utilizzato per aggiornare i livelli di reddito riferiti al periodo 1 luglio 1991 - 30 giugno 1992.
Periodo di applicazione dei nuovi valori
I nuovi livelli di reddito e i corrispondenti importi dell'assegno per il nucleo familiare si applicano dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993. Gli importi risultanti dalla rivalutazione sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori.
Tabelle allegate e tipologie di importo
Sono allegate cinque tabelle: importo mensile, giornaliero, settimanale, quattordicinale e quindicinale dell'assegno per il nucleo familiare. Le tabelle riportano i livelli di reddito familiare in migliaia di lire e gli importi in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
Categorie e maggiorazioni considerate
Le tabelle distinguono quattro fasce identificative (I, II, III, IV) con specifiche note: la fascia I vale per la generalità dei richiedenti; la fascia II per vedovi/e, separati/e legalmente, divorziati/e, celibi o nubili o persone in stato di abbandono; la fascia III per nuclei con componenti inabili o minorenni con difficoltà persistenti; la fascia IV per chi cumula le condizioni della fascia II con quelle della fascia III.
Componenti del nucleo familiare e caso del componente unico
Le tabelle sono articolate in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, da 1 a 7 e oltre. La nota sul nucleo di un solo componente precisa che tale ipotesi riguarda il figlio minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non interessa quindi i datori di lavoro.
Diffusione della circolare
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato il contenuto della circolare con ogni possibile sollecitudine.
Testo integrale
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